Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Welfare aziendale

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Sul piano del welfare aziendale, sempre più beni e servizi sono messi a disposizione dei lavoratori dipendenti per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere dell’intero nucleo familiare.

Tra le principali caratteristiche del welfare aziendale vi è la non applicazione di IRPEF e contributi: i flexible benefit infatti sono uno strumento che consente ad aziende e lavoratori di godere di notevoli vantaggi, tra cui importanti risparmi economici e fiscali.

Adottando un piano welfare, da un lato l’azienda può ridurre il costo del personale, dall’altro il lavoratore dipendente può fruire di più beni e servizi grazie all’incremento del proprio potere di acquisto.

In sostanza, il welfare aziendale in busta paga è principalmente una preziosa fonte di valore per tutti i lavoratori.

L’agevolazione fiscale e contributiva per i benefit rientranti nel welfare aziendale non è totale. Nello specifico, esistono alcuni limiti oltre i quali i benefit erogati al dipendente concorrono alla formazione del reddito.

  • Fringe benefit: si tratta di benefit come ad esempio buoni carburante, buoni spesa, buoni shopping etc. esenti da imposte e contributi.
  • Buoni pasto: tra i benefit aziendali più diffusi, prevedono limiti di esenzione a seconda della loro natura.
  • Previdenza complementare: nel caso in cui il lavoratore decida di destinare il proprio credito welfare in un fondo di previdenza complementare, il limite di non concorrenza al reddito è pari ad un importo annuale di €5.164,37. Se il dipendente decidesse inoltre di versare a previdenza anche l’importo derivante dalla conversione del premio di risultato, il limite verrebbe elevato a 8.164,37, considerando infatti che l’importo derivante da conversione non cumula con la soglia suddetta. L’importo derivante da conversione destinato a previdenza non concorrerà al reddito nemmeno al momento di erogazione della rendita pensionistica. In caso di versamento a previdenza il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo di solidarietà del 10% all’INPS.
  • Assistenza sanitaria integrativa: il proprio credito welfare può essere versato anche a scopo sanitario-assistenziale. Anche in questo caso, se il lavoratore decide di convertire il premio di risultato, la soglia massima può essere innalzata per il pari valore del premio convertito.
  • Oneri di utilità sociale: i benefit erogati dal datore di lavoro erogati volontariamente alla generalità o categorie omogenee di dipendenti (e non in adempimento di un obbligo negoziale) per le finalità di cui all’articolo 100 hanno un limite di deducibilità in capo al datore di lavoro dello 0,5% dei costi del personale. Tali benefit invece non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente a prescindere dal titolo sotteso all’erogazione.
  • l’art. 2 del DL 03.2022, n. 21 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” disciplina il cd “Bonus carburante ai dipendenti” grazie a cui i datori di lavoro possono erogare al lavoratore fino a 200 euro di buoni benzina. Ciò sta a significare che il lavoratore non subirà il prelievo della contribuzione INPS a proprio carico e della tassazione Irpef su quanto percepito ed il datore di lavoro andrà a scaricare il costo, non versando i contributi previdenziali a carico dell’azienda per il valore dei buoni erogati.

Il datore di lavoro andrà a sostenere la spesa, mentre il contributo dello Stato è la rinuncia all’imposizione fiscale e alla contribuzione previdenziale. Per l’azienda, il vantaggio è  che la spesa sostenuta è deducibile come costo.

Pertanto i buoni benzina esentasse fino a 200 euro nel 2022 spettano a tutti i lavoratori dipendenti, con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro (full-time, part-time, apprendistato, contratto a termine, contratto a tempo indeterminato) ed ai lavoratori con reddito assimilato al lavoro dipendente (co.co.co). Per tale bonus, non prevista alcuna domanda né va richiesto online.

Il datore di lavoro nella sua qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare la tassazione Irpef non includendo il valore dei buoni nel reddito imponibile fiscale e previdenziale del lavoratore nell’anno 2022. Ciò significa che può cedere gratuitamente fino a 200 euro di buoni benzina ai lavoratori senza considerarli nel reddito.

Non si tratta, però, di buoni benzina che il datore di lavoro deve obbligatoriamente erogare al lavoratore.

Il bonus verrà erogato sotto forma di “fringe benefit” ossia come beneficio secondario e accessorio che le aziende potranno dare ai loro dipendenti, su base volontaria. In questo modo i voucher non saranno considerati come contribuzione, quindi non saranno tassati. Il bonus potrà essere erogato una sola volta al lavoratore e non ci sono limiti di ISEE.

Come specificato, nella misura pensata dal Governo, il Bonus benzina verrà erogato dai titolari di imprese e aziende, in maniera volontaria, ai propri dipendenti. La decisione spetterà a loro e l’erogazione avverrà sulla base degli accordi coi sindacati di categoria.

Vi sono poi altri benefit che prevedono il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore e/o dai suoi familiari.

Tra gli esempi di rimborsi spesa più utilizzati possiamo trovare i rimborsi per spese di istruzione dei familiari: completamente esenti da tasse e contributi, sono una tipologia di benefit aziendali che vengono erogati direttamente in busta paga e che si vanno a sommare al netto dello stipendio mensile.

Anche i premi di risultato possono essere convertiti in welfare aziendale, a patto che sussistano determinate condizioni, ossia quando vengono registrati incrementi rispetto a determinati obiettivi nel campo della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione definiti all’interno dell’accordo di II livello o dell’accordo territoriale al quale l’azienda ha deciso di aderire.

Quando il premio di risultato ha effettivamente questi requisiti, allora il dipendente ha la possibilità (da prevedere all’interno di un accordo sindacale), di scegliere se ricevere la sua premialità in busta paga, e quindi in denaro, oppure se convertirlo in welfare aziendale.

Nel primo caso, il premio sarà tassato con aliquota agevolata e assoggettato a contribuzione ordinaria; nel secondo caso, invece, risulterebbe completamente esente da tasse e contributi, sia per il dipendente sia per l’azienda. Ne deriva che la conversione della premialità in welfare aziendale comporta un duplice vantaggio, per l’azienda e per il lavoratore.

Dott.ssa Rosanna Lacapra e Avv Eleonora Scurti restano a disposizione .

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