Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

INPS precisazioni compensazioni di crediti contributivi

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L’INPS, con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, fornisce precisazioni in ordine alla decorrenza delle disposizioni normative riguardanti le compensazioni di crediti contributivi. Segnaliamo in particolare che:

  • la normativa introdotta dall’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) sia verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto;
  • il successivo comma 98 dello stesso articolo specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • in considerazione di ciò, sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti. Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.

Con successivo messaggio INPS, una volta adottati i provvedimenti sopra accennati, saranno comunicate le nuove modalità operative.

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