Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Statuto

43.891

Articolo 1
E’ costituita una associazione sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE FORNITORI OSPEDALIERI REGIONE PUGLIA”. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

La sede sociale pro-tempore è in Bari alla Via Giuseppe Papalia n° 16 – 70126 Bari.

Articolo 2


L’associazione non ha fini di lucro. L’associazione per il carattere professionale e sindacale si propone.
a) di tutelare gli interessi generali, particolari economici e professionali degli aderenti, adottando tutte le iniziative, di qualsiasi natura idonee a risolvere tutti i problemi connessi ai medesimi interessi;
b) di rappresentare gli aderenti in maniera sindacale, tecnico-economica, predisporre servizi di carattere fiscale e legale e quant’altro attiene allo svolgimento dell’attività commerciale;
c) di promuovere ed attuare ogni iniziativa tendente a valorizzare la funzione commerciale del settore sul piano politico e tecnico professionale;
d) di predisporre anche in favore degli associati uffici, attrezzature, strutture e servizi idonei a perseguire gli scopi sopra indicati e ad assicurare la più larga assistenza possibile agli aderenti.

Articolo 3

“Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche che esercitano continuativamente attività commerciale, di rappresentanza ed attività ausiliarie come fornitori ospedalieri di beni e servizi nel settore sanitario pubblico e privato aventi sede legale ed operativa nelle regioni Puglia-Basilicata o aventi sede legale ed operativa in altre regioni se partner commerciale di impresa già associata A.F.O.R.P.
“Inoltre le Aziende devono essere rappresentate nell’Associazione dall’Amministratore Delegato, da un componente del C.d.A. oppure da un socio della stessa Azienda.”


Articolo 4

L’iscrizione all’associazione deve essere richiesta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società mediante sottoscrizione di scheda di adesione all’associazione. La sottoscrizione della scheda di adesione all’associazione, comporta per l’aderente la totale accettazione dell’atto costitutivo, del presente statuto e delle successive modifiche, delle deliberazioni precedentemente adottate, nonché l’obbligo di sottostare alle deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio Direttivo. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo insindacabilmente.

Articolo 5


L’adesione all’associazione ha la durata di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora il socio non manifesti la propria volontà di dimettersi dall’associazione; in tal caso le dimissioni devono essere rassegnate (al Consiglio Direttivo) a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso.

Articolo 6


Oltre che nelle ipotesi di dimissioni, disciplinate dal precedente articolo 5, i soci cessano di appartenere all’associazione:
a) per DECADENZA, quando non esplichino più attività commerciali nel settore ospedaliero per le quali sono stati ammessi all’Associazione;
b) per RECESSO, quando ricorrendo gravi motivi ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata; il recesso avrà decorrenza immediata salvo il pagamento dei contributi associativi;
c) per ESCLUSIONE, quando i soci incorrano in inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo e, in particolare, non si uniformino alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, quando vengano commessi fatti o intraprese azioni di qualsiasi natura che abbiano arrecato, o siano idonee a produrre, un danno morale e materiale all’associazione o comunque che ne sviliscano il prestigio e la rappresentatività. Sulla decadenza e sulla esclusione delibera a maggioranza semplice, sentito il socio interessato ed il parere del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo il quale decide, altresì, in ordine alla decorrenza del provvedimento e al regolamento dei rapporti. I soci esclusi non possono fare nuovamente parte dell’associazione se non viene rimossa la causa dell’esclusione. Il socio dimesso, decaduto, receduto o escluso, perde ogni diritto sul patrimonio sociale indiviso.

Articolo 7


Ciascun socio è tenuto a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati all’associazione nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L’esercizio dei diritti sociali è subordinato al tempestivo e regolare versamento dei contributi associativi.

Articolo 8

Gli iscritti riuniti in assemblea eleggono ogni quattro anni, con due distinte votazioni, il Presidente ed il Consiglio Direttivo composto da sei consiglieri. Il consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Vice Presidente.

 

Articolo 9

Gli organi sociali dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Probiviri

Articolo 10


L’assemblea è costituita dalla totalità degli associati. La convocazione dell’assemblea è fatta a cura del Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo Posta Elettronica Certificata, contenente l’ordine del giorno, spedita agli associati almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. Nei casi di urgenza è consentita una convocazione telegrafica con tre giorni di preavviso. L’assemblea viene indetta una volta all’anno per l’approvazione del bilancio; può altresì essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. Il Presidente presiede l’assemblea, in caso di sua assenza il Presidente dell’assemblea sarà il Vice Presidente del Consiglio Direttivo e nel caso di impedimento anche di questi, l’assemblea sarà presieduta dal membro anziano del C.D. presente. Ogni socio avente diritto di partecipare all’assemblea con diritto di voto può delegare per iscritto altro associato: non sono ammesse più di una delega per ciascun associato. La verifica delle deleghe, dei soci presenti ed il controllo delle votazioni vengono svolte dal segretario dell’assemblea, da questa nominato, assistito, se richiesto, da due scrutatori, anch’essi nominati dall’assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea vengono verbalizzate ed il relativo verbale è firmato dal Presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori eventualmente nominati dall’assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti personalmente o rappresentati per delega. E’ di competenza dell’assemblea:
a) Nominare il Presidente dell’Associazione che è anche il Presidente del C.D.
b) Nominare il Consiglio Direttivo
c) Nominare i Probiviri
d) Approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso
e) Deliberare sulle questioni, sui problemi e sugli indirizzi generali dell’associazione, nonché su ogni argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo
• Deliberare le modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione
• Deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e vanno prese a maggioranza semplice di voto. Per modificare l’ atto costitutivo e lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri oltre il Presidente, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono di nomina elettiva e saranno scelti dall’assemblea tra i soci. La carica di Consigliere è “ad personam ” e quindi non può essere delegata. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il C.D. provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni, secondo le modalità previste dallo statuto. Al consiglio Direttivo compete inoltre:
a) la nomina del Vice Presidente da scegliersi tra i membri del C.D.;
b) di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione, il funzionamento dell’associazione, nonché la tutela degli interessi dell’associazione anche in sede giudiziale;
c) di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea.
d) di stabilire le tasse di iscrizione e le quote annuali dovute dai soci e le relative modalità di pagamento;
e) di stabilire la decadenza o l’esclusione dei soci sentito il parere dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, una volta al mese e quando la convocazione sia richiesta da almeno 3 dei suoi componenti. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. I verbali di ciascuna riunione dovranno essere inviati ai membri del C.D. entro 15 giorni dalla data della riunione alla quale hanno presenziato. Dei più importanti argomenti trattati e delle conseguenti delibere del Consiglio Direttivo, saranno informate le aziende associate.

Articolo 12

Il Presidente dell’associazione è eletto ai sensi dell’art. 8 dall’assemblea dei soci a scrutinio segreto ed ha la rappresentanza legale dell’associazione. Convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo, sovrintende all’attività dell’associazione ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali, nomina il segretario e può delegare firme e funzioni al Vice Presidente e conferire deleghe ai membri del Consiglio Direttivo in determinati settori o revocarle. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del medesimo nell’adunanza immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente o in sua assenza dal consigliere anziano.

Articolo 13

Il segretario viene nominato direttamente dal Presidente tra i membri del C.D. Il segretario provvede sotto la direzione del Presidente a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione.

Articolo 14


Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’assemblea dei soci. I Probiviri nominano nel proprio seno il Presidente il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto. Il Collegio decide sui ricorsi dei soci espulsi ed ogni controversia tra i soci e tra questi e persone investite di cariche sociali interne, nonché tra i soci e l’associazione deve essere sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri. Al Collegio possono essere sottoposte anche tutte le questioni che non siano riservate ad altri organi dell’associazione e che riguardino l’applicazione del presente statuto. Le decisioni del Collegio sono vincolanti ed inappellabili. L’adesione all’associazione comporta l’accettazione di tale clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

Articolo 15

Il patrimonio sociale sarà formato da beni mobili ed immobili e valori che risulteranno di proprietà dell’associazione alla chiusura di ogni esercizio finanziario. I proventi dell’associazione sono costituiti da:
a) quote di iscrizione e contributi associativi annuali;
b) contributi straordinari degli associati;
c) redditi patrimoniali ed interessi;
d) proventi vari di gestione.
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 16

In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità da seguire per la liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione dovranno essere presenti almeno i tre quarti dei componenti dell’assemblea stessa convocata con le modalità di cui all’articolo dieci. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e di Legge.

Articolo 17


La votazione per scheda segreta è obbligatoria per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Probiviri. Nelle votazioni è ammessa la delega scritta dell’associato. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega. Per la validità delle elezioni di qualunque carica sociale è sufficiente la semplice maggioranza dei voti. Nel verbale di votazione verranno registrati oltre i nomi ed i voti degli eletti, anche i nomi ed i voti dei candidati non eletti. In caso che uno o più eletti non accettassero la carica, oppure vi rinunciassero successivamente, e comunque lasciassero la carica stessa per altre cause, saranno sostituti con coloro che hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno la durata di quattro anni. Le cariche sociali possono essere ricoperte esclusivamente dagli associati, che esercitino continuativamente attività di rivendita e di assistenza tecnica nella Regione Puglia-Basilicata e cioè titolari delle aziende individuali, nonché dai legali rappresentanti delle società; ovvero dai soci delle società partecipanti. I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive siano mancati alle riunioni o che non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni annue, saranno dichiarati decaduti.

Articolo 18

Qualsiasi attività svolta dagli associati in favore dell’associazione deve intendersi a titolo gratuito e non potrà mai costituire una fattispecie di rapporti di lavoro sia autonomo che subordinato.

Articolo 19


Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono in quanto applicabili le disposizioni del Codice Civile e di Legge.

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