Indennità di congedo parentale
Egregi Lettori ,
la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359) ha apportato delle modifiche all’importo dell’indennità di congedo parentale.
L’INPS, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha comunicato le relative istruzioni amministrative e operative.
In particolare la norma si applica ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. L’ indennità viene elevata all’80% della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
Infine, il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Va aggiunto che, la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Si rimane a disposizione.
Cordiali saluti
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