Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Prestazioni occasionali

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Egregi Lettori ,
Il Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) ha apportato alcune modifiche all’articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito con la Legge 96/2017), relativo alle Prestazioni Occasionali.
Si segnala in particolare la possibilità per gli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, consentendola, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento (comma 1).
Inoltre, possono ricorrere alla prestazione occasionale, gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (comma 14).
Si rimane a disposizione.
Cordiali saluti

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