Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Bonus di 200 euro, circolare INPS del 24.06.2022, n. 73

300

Egregi,

la circolare INPS del 24.06.2022, n. 73, è ritornata sulla questione relativa all’indennità una tantum pari a 200 euro.

 

Nello specifico per i Collaboratori coordinati e continuativi à riconoscimento dell’indennità una tantum, di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.

Per accedere all’indennità, il contratto deve essere attivo alla data del 18.05.2022 e il collaboratore deve essere iscritto alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, Legge n. 335/1995. Inoltre il beneficiario non deve essere titolare alla data del 18.05.2022 dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 32 comma 1, dello stesso decreto. Non devono nemmeno essere iscritti alla data del 18.05.2022 ad altre forme previdenziali obbligatorie. Infine l’indennità è riconosciuta a chi può far valere per l’anno 2021 un reddito derivante dai rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro à il collaboratore  può procedere facendo domanda all’INPS/CAF. La domanda va presentata entro il 31.10.2022. Ciò vale anche per i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori autonomi occasionali privi di Partita IVA.

 

Mentre, per i Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti à tali lavoratori devono aver svolto nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di 1 o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli art. da 13 a 18 del D. Lgs. n. 81/2015. Il requisito è soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra. Anche in questo caso, l’indennità è riconosciuta a chi può far valere per l’anno 2021 un reddito derivante da tali rapporti di lavoro, non superiore a 35.000 euro àil lavoratore può presentare domanda all’INPS o al CAF. La domanda va presentata entro il 31.10.2022.

 

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page dell’INPS seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

 

Ricordiamo che per quanto attiene ai

 

Lavoratori a tempo indeterminato à autodichiarazione che il lavoratore deve rendere al datore che provvederà ad erogare i 200 euro nella busta paga di luglio.

 

 

Inoltriamo pertanto, assieme alla presente, l’autodichiarazione da far sottoscrivere a cura al dipendente.

 

Si rimane a disposizione  Dott .ssa Rosanna Lacapra e CDL Canio lacapra .

 

QUI DI S EGUITO LA CIRCOLARE INPS

 

Comunicato stampa
INDENNITA’ UNA TANTUM 200 EURO: PUBBLICATA LA CIRCOLARE
È stata pubblicata la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una
tantum
di 200 euro disposto dal “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022).
La misura riguarda un’ampia platea di cittadini. Potranno ricevere il contributo
i lavoratori
dipendenti
, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti,
dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto
all’esonero contributivo dello 0,8%.
Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una
dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a
carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e
di Reddito di Cittadinanza. Su questo punto è stato emanato il messaggio Hermes n. 2559
del 24 giugno 2022 (
vedi messaggio 2559). Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di
lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al
pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese
risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA,
congedi).
L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento
delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF.
Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in
Italia alla data del 1° luglio che risultino
titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi
civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30
giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
– non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.
Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno
ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza
soluzione di continuità.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun
contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, risultino
titolari di
NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola
per il 2022 (di competenza
2021) e
i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni
bis
. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il
beneficio sarà erogato direttamente da Inps.

2
Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto i lavoratori:
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo
alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore
a 35.000 euro per il 2021.
stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel
2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei
destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore
agricolo;
iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel
2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art.2222 del Codice
civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano
versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio
2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante
da tale attività.
Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al
31.10.2022.
Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei
lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che
prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non
autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio
2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al
momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di
pensione.
I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata
respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto (18.05.2022).
Con riferimento ai soli lavoratori domestici, le istanze potranno essere trasmesse
entro il 30.09.2022
.
La misura sarà infine liquidata anche ai nuclei beneficiari del
Reddito di Cittadinanza. Per
questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i
membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto
appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.
Il calendario dei pagamenti, pertanto, è il seguente.
A
luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di
Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi
civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
A
ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla platea dei
beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid
2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.
Roma, 25 giugno 2022

 

AUTODICHIARAZIONE BONUS

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)
Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32,
commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Io sottoscritto/a


Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………………
Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso
__________________________________, codice fiscale
(p.IVA)_________________________,


con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022
DICHIARO
di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per
invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla
pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza
(Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al
pagamento dell’indennità;
che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori
dipendenti destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti
percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a
incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà
recuperata.


Allego copia del documento di identità.


Data ……………………… Firma…………………….

 

 

 

 

 

 

 

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