Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Chiarimenti Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL n. 521 del 13 marzo 2024)

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Decreto-legge n. 19/2024

L’INL con la Nota n. 521 del 13 marzo 2024 ha preso in esame le novità giuslavoristiche introdotte dal D.L. n. 19/2024 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2024.

La ricognizione effettuata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sugli effetti della novella legislativa sugli istituti giuslavoristici ha riguardato tra le altre cose:

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L’art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…)”.

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell’ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)

L’art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L.73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)

L’art. 29, commi 4 e 5, interviene a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L’intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante – già prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, dal 1° settembre 2024, importanti modifiche   all’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”. In particolare, si chiede all’Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all’INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti”. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

 

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