Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

SPECIALE PAYBACK – VIVILASANITÀ – INTERVENTO DI GIOVANNI ROSSO E MATTEO LOVECCHIO – PARTNERS CONTEXT CONSULTING S.R.L. – IL MECCANISMO DEL PAYBACK

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Vivilasanità – Intervento di Giovanni Rosso e Matteo Lovecchio – Partners Context Consulting s.r.l.

 

Gli effetti dell’applicazione di tali norme per le aziende fornitrici di presidi sanitari è molto gravoso

 

Il meccanismo del Payback

 

Giovanni Rosso (Dottore Commercialista)

Matteo Lovecchio (Dottore Commercialista)

*Partners Context Consulting s.r.l.

 

 

 

Il meccanismo del «Payback»

Con il Decreto Legge del 19/06/2015 n. 78 ex art. 9-ter viene stabilito che eventuali sforamenti del tetto di spese delle singole regioni sono poste a carico delle Aziende fornitrici. (Payback) al contrario di quanto precedentemente previsto dall’art. 17 del D.L. 98/2011.

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 557) ha previsto, che il Ministero della Salute, di concerto con il MEF entro il 30 settembre di ogni anno adotti un decreto in cui certifica il superamento del tetto di spesa (rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA in ragione dei dati che risultano dalla fatturazione elettronica relativa all’anno solare di riferimento). La rilevazione del superamento del tetto di spesa per l’anno 2019 doveva essere effettuato entro il 31.7.2020 e, per gli anni successivi entro il mese di Aprile dell’anno seguente a quello di riferimento.

In data 7.11.2019 due accordi raggiunti in sede di conferenza dei servizi Stato/Regioni  hanno definito i tetti regionali, in via retroattiva, per gli anni 2015-2018, identificando il tetto per ogni singola regione nella misura del 4,4% della quota del FSN (FSR).

Con l’emanazione del Decreto Aiuti Bis, in fase di approvazione al momento di pubblicazione del presente articolo, e dopo che MEF e Salute hanno firmato il decreto che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018 al 4,45 del fondo Salute, viene introdotta la procedura in basse alla quale “ le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto ministeriale (MEF e Salute) l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno

Successivamente “le Regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiono all’obbligo del ripiano, i debiti per acquisti d dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio Sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensate fino a concorrenza dell’intero ammontare”.

Gli effetti dell’applicazione di tali norme per le aziende fornitrici di presidi sanitari è molto gravoso se si pensa che complessivamente per gli anni in oggetto l’ammontare ammonterà a circa 2,1 MLD di € (fonte quotidiano sanità.it). E’ ragionevole pensare come già avvenuto per le imprese farmaceutiche già oggetto, della normativa sul payback, che la norma sarà oggetto di ricorsi al TAR.

Obbiettivo del presente parere è illustrare gli effetti del payback i capo ad ogni singola società di capitale ai fini contabili e fiscali (imposte dirette ed indirette).

 

Aspetti contabili

Ai fini contabili le aziende fornitrici avrebbero potuto porre in essere due comportamenti.

  1. Iscrivere il debito presunto negli anni di competenza
  2. Iscrivere il debito nell’anno in cui sono a conoscenza di essere iscritte nell’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano.

 

Qualora le società avessero iscritto, presuntivamente, il debito in ogni singolo anno, di competenza, avrebbero potuto portare il costo a rettifica dei ricavi per singolo anno ed iscrivere il debito verso la Regione /ASL nella voce D dello stato patrimoniale con le relative imposte differite.

Viceversa qualora la società non avesse contabilizzato il debito per competenza ma lo iscrivesse nell’anno in cui venisse a conoscenza (2022), così come previsto dai Principi contabili OIC 12, il costo andrebbe iscritto nella voce B 14 “Oneri diversi di gestione” e nella voce D dello stato patrimoniale.

 

Imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette si precisa che l’azienda fornitrici avrebbero potuto porre in essere due comportamenti.

  1. Iscrivere il debito presunto negli anni di competenza
  2. Iscrivere il debito nell’anno in cui sono a conoscenza di essere iscritte nell’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano.

 

Qualora la società avesse iscritto il debito presunto nell’anno di competenza ai fini IRES, il costo ai sensi dell’art. 109 del TUIR, non ricorrendo i presupposti di certezza e di determinabilità, si sarebbe dovuto riprendere a tassazione e con il provvedimento regionale non impugnato, acquisterebbe i presupposti della certezza e della determinabilità e diventerebbe deducibile.

 

Qualora invece la società fornitrice non avesse contabilizzato il debito nei singoli anni ma lo facesse nell’anno in cui ne fosse a conoscenza, si tratterrebbe di una sopravvenienza passiva che, ai sensi dell’art. 101 del TUIR sarebbe deducibile dal reddito nell’anno in cui,  tale sopravvenienza, si manifesta finanziariamente.

 

 

Imposte indirette

La problematica è stata oggetto di alcuni interpelli da parte delle aziende farmaceutiche che per prima sono state oggetto della normativa in esame.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 440/2022, ha affrontato il problema relativo all’applicazione dell’IVA.

Esclusa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione nei termini di cui all’art. 26 del DPR IVA (entro un anno dall’emissione della fattura), l’amministrazione finanziaria con la risposta n. 440/2022 ha inteso estendere la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione secondo la specifica normativa prevista per una altra tipologia di Pay-Back ex art. 1 c. 396 della legge n. 205/2017.

Nello specifico la predetta norma, citando espressamente l’articolo 26 del DPR IVA “Note di Variazione”, permette, in deroga dei limiti previsti dall’articolo IVA, di potere esercitare la detrazione anche oltre i termini previsti.

In particolare, deve evidenziarsi che l’emissione delle note potrà essere effettuata con modalità che tengano conto della peculiare situazione di fatto esistente nell’ambito in esame, emettendo un apposito documento contabile da annotare nei registri IVA da conservare ai sensi dell’articolo 39 del decreto IVA, nel quale indicare gli estremi dell’atto con cui l’AIFA,(nel nostro caso l’elenco emanato dalla regione ) ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare, ovvero della sentenza con cui i giudici competenti hanno statuito sul punto, entro il termine di presentazione ordinaria della dichiarazione annuale IVA di riferimento.

Ove intervenga una sentenza delle competenti autorità giudiziarie al cui vaglio è stata posto l’annullamento o la modifica del provvedimento Regionale ritenuto illegittimo al fine di ottenere l’annullamento o la modifica delle statuizioni ivi contenute – e quindi, in conseguenza, la rideterminazione dell’ammontare imponibile delle operazioni originarie – i termini per l’emissione delle note di variazione decorreranno dalla stessa.

Esemplificando se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo di imposta 2022, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022, vale a dire entro il 30 aprile 2023.

Inoltre,  in riferimento ai riversamenti originati da deliberazioni precedenti il 1° gennaio 2022 – o a quelli per i quali, nelle more della presente risposta, non fosse comunque più possibile ricorrere allo strumento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto IVA – che, esclusa la detrazione per lo spirare dei relativi termini, non è preclusa la possibilità di proporre istanza di rimborso nel rispetto dell’articolo30-ter, comma 1, del decreto IVA, secondo il quale «Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.». Presupposto da identificarsi nelle già citate deliberazioni Regionale di riferimento ovvero nelle connesse sentenze.

 

 

*Giovanni Rosso                  *Matteo Lovecchio

 

*Partners Context Consulting s.r.l.

www.contextconsulting.it

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