PER GLI ENTI LOCALI PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI O PIGNORAMENTO
Crediti con la Pubblica amministrazione arriva la compensazione con i debiti iscritti a ruolo. La novità partirà dal primo gennaio 2011 per i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili che le imprese hanno nei confronti di Regioni, enti locali e enti del servizio sanitario nazionale. Questi crediti che secondo le stime di Confindustria arrivano a toccare i 60 mld potranno essere compensati con le somme dovute a loro volta dalle imprese a seguito di iscrizioni a ruolo. |
L’ammontare complessivo dei crediti verso la p.a. sfiora i 5 miliardi, mentre, con riferimento agli enti locali, i Comuni avrebbero accumulato circa 16 miliardi di debiti nei confronti delle imprese». L’estinzione del debito è subordinata alla verifica dell’esistenza e della validità della certificazione. Se le pubbliche amministrazione non ottemperano a versare entro 60 giorni dal termine indicato il dovuto allora Equitalia agirà sulla base del ruolo emesso a carico del creditore con la riscossione coattiva. Per ottenere la compensazione le imprese dovranno dotarsi di una certificazione come quella prevista nel dl anti crisi per la cessione pro soluto alle banche o agli intermediari proprio per i crediti nei confronti della pubblica amministrazione. E l’emendamento Azzollini interviene anche sulla cessione dei crediti p.a. La norma, articolo 9 comma 8 bis prevedeva la
possibilità per il solo anno 2009 e con successive modificazioni per l’anno 2010 della cessione dei crediti alle banche. Ora la correzione mette a regime la misura prevedendo che a partire dall’anno 2009 e ricomprendendo anche in questo ambito gli enti del servizio sanitario nazionale precedentemente esclusi.
Sospensiva di 150 giorni addio, è soppresso il comma 9 della discordia tra imprese, giudici tributari e governo. Non sarà più previsto il termine di 150 giorni entro cui aveva efficacia la sospensiva del ruolo nel processo tributario. In riferimento alla disciplina del contenzioso tributario, dispone tempistiche più
stringenti per le fattispecie di sospensione degli atti impugnati. In particolare: confina gli effetti della sospensione in 150 giorni, anche qualora non sia ancora stata emessa lo sentenza di primo grado; fissa in 150 giorni l’efficacia del provvedimento giudiziario che sospende l’iscrizione a ruolo dei premi o
contributi dovuti agli organi previdenziali; contestualmente, il giudice dovrà, in tale sedi e, fissare la data di trattazione entro i 30 giorni successivi, con relativa sentenza entro i 120 giorni successivi..
Compensazione dei ruoli. Il secondo intervento riguarda l’articolo 31 della manovra correggendo la parte relativa alle sanzioni. La disposizione rende più coerente il valore della sanzione rapportata all’importo dei debiti iscritti a ruolo e chiarisce che l’applicazione della sanzione è sospesa fino al momento in cui
sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa. Salta in questo modo il divieto di Compensazione con i ruoli non definitivi. Il divieto entro la soglia dei 1.500 euro resta dunque ma solo con la definitività del ruolo. Per la relazione tecnica si tratta di confermare “il diritto del contribuente a vedersi sanzionato solo in presenza di debito su ruoli divenuti definitivi” .Con la cancellazione del comma 9 dell’articolo 38 si torna alla sospensione dalla riscossione fino al la sentenza di primo grado. Le minori entrate, pari a 51 milioni di euro, saranno coperte dall’aumento dell’ers per le assicurazioni.
Assicurazioni stangata ramo vita. Stangata da 234 milioni in arrivo per le imprese di assicurazione. Un emendamento del relatore alla manovra, Antonio Azzollini, stabilisce infatti che per coprire alcune modifiche fiscali chieste dalle imprese (in particolare i 150 giorni per la sospensiva giudiziaria) e le nuove risorse per la sicurezza, «la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell’esercizio in misura pari al 90%».
Dai calcoli forniti con la relazione tecnica si tratterebbe di un gettito stimato in 234 milioni di euro su base annua che arriverebbe da una variazione dell’incremento delle riserve calcolato dall’Isvap in 42 miliardi di euro nel 2009.
Il 50% della cifra chiesta alle imprese andrà versato già con il secondo acconto di novembre.
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