Modifiche al D.M. 12 maggio 2021 e Smart working – Differimento ulteriore dei termini
Mobiliy manager
Con decreto interministeriale 16 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022, sono state apportate al decreto ministeriale 12 maggio 2021, che istituisce la figura del Mobiliy manager, le seguenti modificazioni:
- In caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento (periodo aggiunto all’art. 3, comma 2);
- I comuni di cui all’art. 5, comma 3 individuano il mobility manager d’area tra il personale in ruolo del comune, di una sua società partecipata o dell’agenzia della mobilità avente i seguenti requisiti: possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilita’ sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente (art. 7, nuovo comma 2 che sostituisce il precedente);
- Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, individuano il mobility manager aziendale tra il personale di ruolo avente i seguenti requisiti: possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilita’ sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente. (comma 2 bis aggiunto all’art. 7);
Nei limiti di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 (che prevede come le amministrazioni pubbliche debbono provvedere all’attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), ai mobility managers d’area e ai mobility managers aziendali che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni può essere riconosciuto il rimborso delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, debitamente documentate e approvate dall’amministrazione (periodo aggiunto all’art. 9, comma 3).
Smart working
Il Ministero del Lavoro con un comunicato ufficiale ha differito ancora una volta i termini per l’invio della comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di smart working, posticipando ulteriormente, così, alla data del 1° gennaio 2023. Si aggiunga che dal 15 dicembre 2022 sarà attiva una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile che avverrà tramite un applicativo informatico con cui si ottempererà a tali obblighi in modo più celere. Tale differimento riguarda ovviamente le comunicazioni aventi per oggetto periodi di smart working che vanno oltre il 31.12.2022 per i quali sia stato stipulato l’accordo individuale con il lavoratore. Per i rapporti che terminano entro questa data e per i quali non sia stato stipulato l’accordo individuale, si applicano le modalità comunicative relative alla normativa emergenziale.
Si rimane a disposizione.
Cordiali saluti
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