Misure in tema di sicurezza sul lavoro
Egregi Lettori ,
Il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) ha introdotto anche alcune novità in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro, modificando alcune previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008). In particolare, il Decreto Lavoro ha previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro (e ai dirigenti), di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria anche se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008, all’art. 41 (art. 18 co. 1 D.lgs. 81/2008).
E’ stato istituito l’obbligo del medico competente di ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro, e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità. Ne consegue che la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi perfezionata senza l’acquisizione della cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.
C’è inoltre l’obbligo in capo al medico competente di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni (non sarà quindi nominato dal datore di lavoro).
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha il compito di monitorare l’applicazione degli accordi in materia di formazione e il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Viene istituito l’obbligo per chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, al momento della cessione, di attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Nonché di acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla formazione e all’addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, in aggiunta al già presente obbligo di formare e addestrare i lavoratori incaricati (art. 73 comma 4 bis D.lgs. 81/2008).
E’ prevista l’estensione della sanzione, nei confronti del datore di lavoro e del dirigente, della “pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro” per il mancato rispetto delle indicazioni ex 71 D.lgs. 81/2008 in materia di attrezzature anche per la violazione dell’’obbligo formativo e addestrativo in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze particolari ex art 73 comma 4bis (art. 87 comma 2 lett. c, D.lgs. 81/2008).
Si rimane a disposizione.
Cordiali saluti
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