Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

LE NOVITÀ PER L’ANNO FISCALE 2024  FRINGE BENEFIT

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I fringe benefit corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti sono, a tutti gli effetti, una retribuzione in natura (art. 2099 codice civile), erogata sotto forma di beni o servizi, che comunemente viene riconosciuta in aggiunta alla retribuzione ordinaria allo scopo di migliorare il benessere del lavoratore incrementando, il suo livello di soddisfazione. L’erogazione degli stessi per i datori di lavoro rappresenta, invece, una concreta leva per un incremento della motivazione e dell’efficienza lavorativa, nonché uno strumento efficace per attrarre figure professionali qualificate e/o favorire la loro permanenza all’interno dell’azienda.

 

Esempi comuni di fringe benefit sono l’assegnazione a uso promiscuo dell’auto aziendale, l’assegnazione di abitazioni, la fornitura di dispositivi elettronici come smartphone o computer, prestiti a condizioni agevolate, polizze assicurative, contributi per la formazione professionale, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico ecc.

Comunemente il riconoscimento dei fringe benefit è disciplinato in sede di contrattazione individuale tra le parti. Per quanto attiene, invece, al trattamento fiscale (e di riflesso contributivo) la norma di riferimento è l’art. 51 del D.P.R. n. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che ricomprende nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (l’art. 9 dello stesso D.P.R. stabilisce che la valutazione deve tenere conto del valore normale di mercato dei beni e servizi forniti).

Nello specifico, il focus è orientato ai fringe benefit art. 51, comma 3, del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera la soglia di 258,23 euro nel periodo d’imposta. Il superamento della soglia comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare dei fringe benefit, e non soltanto della quota parte eccedente il limite di 258,23 euro (come già chiarito con le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 2008 e la n. 35/E del 2022, i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam).

Negli ultimi anni i fringe benefit sono stati oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore con l’intento di sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e, al contempo, di incentivare le aziende a fornire tali benefici in maniera più estesa. Diversi gli interventi che hanno elevato la soglia di esenzione fiscale (da 258,23 a 500, 600, 3.000 ecc.) ampliando anche la platea dei beni e servizi (si pensi al rimborso delle utenze domestiche).

Con la legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 16, L. n. 213/2023) il legislatore ha previsto, in deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR, che limitatamente al solo anno fiscale 2024, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per i lavoratori dipendenti con figli a carico la soglia di 1.000 euro è elevata a 2.000 euro (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati).

 

Appare utile evidenziare che il legislatore chiaramente amplia l’ambito oggettivo di applicazione del citato art. 51, comma 3, del TUIR prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In questo caso, quindi, non si ha il riconoscimento di un bene o un servizio, ma un vero e proprio rimborso per un costo sostenuto.

 

Modulistica : (Carta intestata datore di lavoro)

Spett. le RSU

 

Oggetto: Informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ai sensi dell’art. 1 c. 16 della Legge n.213/2023

 

La           scrivente              azienda                   comunica         per         l’anno   2024     intende riconoscere

(alternativamente “ha riconosciuto”) fringe benefit secondo quanto stabilito dall’art. 1 c. 16 della Legge n.213/2023:

Tipologia fringe benefit Nuove soglie di esenzione per l’anno 2024

 

 

 

Beni e servizi; Utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; Spese per l’affitto della prima casa.

1.000 euro per tutti i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati, come stabilito dagli artt. 49 e 50 del TUIR.

2.000 per tutti i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati, come stabilito dagli artt. 49 e 50 del TUIR, a condizione che abbiano uno o più figli a carico, inclusi i figli nati fuori del matrimonio legalmente riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12 c. 2 del TUIR. In particolare, i figli non devono essere titolari di un reddito annuo superiore a 4.000,00 euro se di età inferiore ai 24 anni, o a 2.840,51 euro se di età pari o superiore ai 24 anni (in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con

riferimento al 31 dicembre).

 

Di seguito una tabella con i fringe benefit che si intende riconoscere (alternativamente “ha

riconosciuto”) ai dipendenti:

Tipologia fringe benefit ….
Beni e servizi
Utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
Spese per l’affitto della prima casa
Interessi              sul                mutuo relativo alla prima casa

 

Luogo   , data   

 

La presente comunicazione in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 c. 16 della Legge n.213/2023.

 

Modulistica : Il datore di lavoro

 

 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DI FRINGE BENEFIT PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO

(Art. 1 comma 16, Legge 30 dicembre 2023, n. 213)

 

 

il sottoscritto/a , Codice fiscale   dipendente (o titolare di reddito assimilato) della Società                             , con riferimento all’aumento della soglia di esenzione da 258,23 a € 2.000 euro, previsto dall’art. 1 c. 16 della Legge n.213/2023, nel caso di erogazione di beni e/o servizi nonché per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, riconosciuti ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del TUIR nel rispetto delle previste modalità attuative,

 

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 

  • di aver diritto all’applicazione del maggior limite di esenzione dei fringe benefit (art. 51, c. 3, terzo periodo, TUIR) di cui in premessa;
  • che i figli indicati nel prospetto che segue non hanno percepito, nel periodo di imposta 2024, un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 o € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni.

 

 

 

N. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale
1
2
3
4

 

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza.

 

Luogo   , data   

 

In fede

 

 

In allegato fotocopia documento di identità:

Tipo documento              n.            rilasciata dal                      di            il              con scadenza il                .

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