Integrazione salariale
Egregi Lettori ,
l’INPS, con il messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale e fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge n. 21/2022, nonché i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del Decreto-Legge n. 4/2022.
Va ricordato che gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 del TCF non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli- Gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023 ed in favore di imprese colpite dalla crisi.
Sarà l’INPS a provvedere alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale, che sarà determinato sulla retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.
Si rimane a disposizione
Cordiali saluti
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