Contratto di Rete (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).
Vorrei puntare l’attenzione sulle cd reti di impresa; ed infatti, a causa della crisi epidemiologica a COVID-19, sono stati rivisti i rapporti tra le imprese, in un’ottica di collaborazione reciproca; il tutto per evitare delle importanti ripercussioni sulla produzione.
Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Con la rete di impresa, le aziende possono condividere prodotti e materiali, adottando le stesse linee guida per affrontare al meglio la situazione profilata, seguendo le linee guida governative e/o regionali.
L’emergenza sanitaria ha fatto rivedere la propria posizione agli imprenditori, imprenditori che si sono dovuti riconfigurare all’interno di una catena sociale, con un fine collaborativo e di aggregazione.
La rete d’impresa risulta essere una vera e propria realtà agile, al passo con i tempi dinamici di oggi.
Da qui l’utilizzo dello stesso contratto di rete, (introdotto già nel 2009 all’interno del nostro ordinamento) tramite cui due o più imprese esercitano in comune delle attività economiche per aumentare le proprie capacità innovative e la propria competitività sul mercato. Consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un’organizzazione come la società o il consorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali.
Con la rete di impresa viene incentivata la cooperazione tra le società, tramite la sottoscrizione di un contratto (per l’appunto “di rete”) con cui tutte le parti si impegnano ad aiutarsi reciprocamente grazie ad un programma comune.
Di qui ne deriva una collaborazione reciproca in vari ambiti quali industriale, commerciale o tecnologico.
Le imprese, dunque, accrescono la propria competitività sul mercato.
Sarà scelta facoltativa delle imprese decidere se istituire un fondo patrimoniale comune oppure no, l’organo comune (che gestirà l’esecuzione del contratto), il diritto di recesso anticipato e la modificabilità a maggioranza del programma stipulato.
Si ammette per tali imprese la codatorialità dei dipendenti ingaggiati regole che verranno stabilite dal contratto di rete stesso.
Vi sarebbe quindi un vero e proprio interesse da parte delle imprese che partecipano al contratto di rete, al distacco di un lavoratore alle dipendenze di una di esse, a condizione che il distacco avvenga per lo svolgimento delle attività comuni e che si indichi il tutto nel programma di rete. Se venisse meno questa condizione e quindi se il distacco avvenisse per lo svolgimento di attività estranee al contratto di rete, verrebbero applicate le regole ordinarie.
Il contratto può prevedere anche delle specifiche clausole volte a disciplinare la “codatorialità” dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa. Tuttavia, affinché tali effetti si producano nei confronti dei terzi, è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete (v. art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009).
Il contratto di rete può prevedere la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, ma ciò dovrà risultare dal contratto stesso, così come dovrà risultare
al contratto la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi a disposizione per collaborare agli obiettivi comuni.
Detti lavoratori dovranno essere formalmente assunti da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.
In altri termini, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che proceda all’assunzione.
Ciò evidentemente anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.
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