Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

CIRCOLARE BONUS BENZINA

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L’art. 2 del DL  21.03.2022, n. 21 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” disciplina il cd “Bonus carburante ai dipendenti” e così recita: “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38″.

La normativa richiama il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR che prevede un’ importante agevolazione fiscale per le aziende e i lavoratori, stabilendo che “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito“.

Da ciò, si evince quanto segue:

–              ogni anno, in virtù dell’art. 51, comma 3 del TUIR, ogni azienda può liberamente erogare ad un lavoratore beni (ceduti) e servizi (prestati) fino a 258,23 euro, che vengono considerati una sorta di regalia esentasse, ossia non sono tassati a livello IRPEF e non rientrano nell’imponibile previdenziale a livello di contributi Inps.

–              Il Bonus benzina 2022, non è un bonus pagato dallo Stato. Viene concessa ai datori di lavoro la possibilità di erogare al lavoratore fino a 200 euro di buoni benzina con il vantaggio che il lavoratore non subisce il prelievo della contribuzione INPS a proprio carico e della tassazione Irpef su quanto percepito ed il datore di lavoro “scarica” il costo, non versando i contributi previdenziali a carico dell’azienda per il valore dei buoni erogati.

Riepilogando quindi, le aziende possono erogare ai lavoratori nell’anno 2022:

–              fino a 258,23 euro di beni e servizi ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR;

–              fino a 200 euro di buoni benzina ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 21 del 2022.

In entrambi i casi, il datore di lavoro sostiene la spesa, mentre il contributo dello Stato è la rinuncia all’imposizione fiscale e alla contribuzione previdenziale.

Per l’azienda, il vantaggio è  che la spesa sostenuta è deducibile come costo.

Per il lavoratore tale buono “non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“.

Richiamando l’art. 51 del TUIR, sostanzialmente viene prevista tale agevolazione riguardo alla determinazione del reddito da lavoro dipendente, quindi hanno diritto all’agevolazione fiscale, (è possibile erogare i buoni benzina esentasse fino a 200 euro) i lavoratori titolari di un reddito da lavoro dipendente ed anche i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente.

Pertanto i buoni benzina esentasse fino a 200 euro nel 2022 spettano a tutti i lavoratori dipendenti, con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro (full-time, part-time, apprendistato, contratto a termine, contratto a tempo indeterminato) ed ai lavoratori con reddito assimilato al lavoro dipendente (co.co.co).

Per tale bonus, non prevista alcuna domanda né va richiesto online.

E’ prevista solo la facoltà per i datori di lavoro di erogare nell’anno d’imposta 2022, ossia entro il 31 dicembre 2022, fino a 200 euro di buoni benzina.

Quindi automaticamente il datore di lavoro nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la tassazione Irpef non includendo il valore dei buoni nel reddito imponibile fiscale e previdenziale del lavoratore nell’anno 2022. Ciò significa che può cedere gratuitamente fino a 200 euro di buoni benzina ai lavoratori senza considerarli nel reddito.

Il Bonus benzina viene erogato dal datore di lavoro, la spesa viene sostenuta dal datore di lavoro ed è una agevolazione fiscale spettante ai sensi del comma 3 dell’art. 51 del TUIR, sul reddito da lavoro dipendente del lavoratore.

Non si tratta, però, di buoni benzina che il datore di lavoro deve obbligatoriamente erogare al lavoratore.

Il bonus verrà erogato sotto forma di “fringe benefit” ossia come beneficio secondario e accessorio che le aziende potranno dare ai loro dipendenti, su base volontaria. In questo modo i voucher non saranno considerati come contribuzione, quindi non saranno tassati. Il bonus potrà essere erogato una sola volta al lavoratore e non ci sono limiti di ISEE.

L’esclusione dalla base imponibile previdenziale e fiscale determina che il buono benzina non è computato nel reddito imponibile del dipendente.

Il lavoratore non è tenuto a versare i contributi previdenziali a proprio carico del 9,19% sui 200 euro o cifra inferiore erogata dal datore di lavoro attraverso il buono carburante. Accanto all’agevolazione contributiva, il lavoratore non è tenuto neanche a versare la tassazione Irpef, che dal 2022 è pari al 23% fino a 15.000 euro di reddito, del 25% fino a 28 mila euro, del 35% fino a 50 mila euro e del 43% oltre 50 mila euro. Accanto al risparmio contributivo e Irpef, c’è anche il risparmio in termini di addizionali regionali e comunali.

Il datore di lavoro, pur sostenendo la spesa per il buono carburante, può dedurne sia il costo, sia risparmiare il versamento dei contributi Inps a carico azienda sul valore del buono benzina erogato.

Il datore di lavoro non andrà a versare la contribuzione a proprio carico sui 200 euro. Le aliquote contributive a carico datoriale sono circa il 30%, se il lavoratore non gode di agevolazioni.

Come specificato, nella misura pensata dal Governo, il Bonus benzina verrà erogato dai titolari di imprese e aziende, in maniera volontaria, ai propri dipendenti. La decisione spetterà a loro e l’erogazione avverrà sulla base degli accordi coi sindacati di categoria.

Si rimane a disposizione Dott.ssa Rosanna Lacapra e Dott .ssa  Maria Lacapra .

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