Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Bonus bollette per il personale dipendente

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Gentili lettori,

relativamente al bonus bollette di cui può usufruire il personale dipendente, ci sono due modi di erogazione di tale contributo.

 

  1. Rimborso in busta paga

 

Il lavoratore può ricevere il bonus bollette 600 euro direttamente in busta paga come rimborso spese, presentando fattura e ricevuta di pagamento.

 

  1. Erogazione diretta

 

La procedura è più complessa e viene sconsigliata sebbene l’azienda potrebbe versare direttamente le somme a chi fornisce il servizio.

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’incentivo spetta anche in caso di utenze intestate a qualcun altro, sempre a condizione che chi riceva il benefit sostenga effettivamente la relativa spesa. Inoltre, si possono includere nel bonus bollette anche le utenze per uso domestico, come quelle per acqua o riscaldamento, intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino).

Per richiedere il bonus bollette non è previsto l’invio di una domanda. Infatti è l’azienda a decidere autonomamente se e in che misura concederlo ai lavoratori.

Non sono nemmeno previsti requisiti reddituali o tetti ISEE per poter ricevere il bonus bollette 600 euro.

Il lavoratore dovrà comunque fornire fatture e bollette che paga o, in assenza di queste, compilare e firmare un’autocertificazione in cui attesti di avere la documentazione necessaria.

In questa autocertificazione, il lavoratore (che richiede il bonus) dichiara di avere la documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e i dati utili per rintracciarle, come ad esempio numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e le modalità di pagamento.

Per evitare che il dipendente riceva il bonus più volte per le medesime spese, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri datori di lavoro. Tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controlli.

Ricordiamo che, tale bonus bollette di 600 euro, può essere concesso dal datore di lavoro fino al 12 gennaio 2023: le somme possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023 purché siano per i consumi del 2022.

La disciplina applicabile ai fringe benefit per il 2022 è quella dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, in quanto la deroga a tale comma, introdotta dall’articolo 12 oggetto del documento di prassi allegato in basso, riguarda il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore.

 

Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel 2022.

 

Spetterà al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

 

Infine, si chiarisce che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

 

 

Il sottoscritto ______ nato il _________in ________, C.F. _______ e residente a__________, in Via_____ n° __, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità,

 

DICHIARA CHE

 

le fatture prodotte non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri datori di lavoro.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità e le fatture in questione.

Cordiali saluti

 

___________, lì_______

 

 

Firma

 

Il datore di lavoro per ricevuta

 

 

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