Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

CIGS in deroga

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Egregi Lettori ,

con il messaggio n. 3575 del 12.10.2023, l’INPS ha fornito le direttive sull’obbligo del versamento del contributo addizionale. L’articolo di riferimento è il 5 del  Decreto Legislativo n. 148/2015 e tale obbligo è a carico delle aziende che ricorrono al trattamento di integrazione salariale.

Va detto che con la circolare del 2.02.2016, la numero 4, il Ministero del Lavoro ha stabilito che il contributo addizionale di cui sopra, si applica per tutte le casse integrazioni, comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 di cui al Decreto n. 148/2015.

Pertanto, i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 devono versare il contributo addizionale.

Tale contribuzione va calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Si aggiunga che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Per i datori di lavoro tenuti al versamento, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

Per tale trattamento è prevista  la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.  Le aziende autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015.

Si rimane a disposizione.

Cordiali saluti

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