Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Bonus Carburante

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Egregi,

con circolare del 14.07.2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul Bonus Carburante.

Nella fattispecie, l’art. 2 del D.L. 21.03.2022, n. 21, prevede solo per il periodo di imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi esclusi da imposizione fiscale (art. 51 comma 3 TUIR) per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

L’agevolazione riguarda datori di lavoro privati e vi rientrano anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

Per quanto attiene ai destinatari  dei buoni benzina, ossia i lavoratori dipendenti, la disposizione non pone limiti reddituali; rileva solo la tipologia di reddito prodotto ossia quello di lavoro dipendente.

Il buono non concorre alla formazione del reddito di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR.

Si ritiene pertanto che i buoni possano essere corrisposti dal datore sin da subito, ad personam, senza necessità di preventivi accordi contrattuali (sempre che non siano erogati in sostituzione di premi di risultato).

Sono quindi indennizzati i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti nel contesto del caro carburanti. Per questa ragione, si ritiene che l’erogazione di buoni/titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici, debba rientrare nel beneficio (soprattutto per non creare disparità di trattamento).

Per la tassazione, si riconducono i buoni benzina all’art. 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta, a euro 258,23. Se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Per la soglia di esenzione di euro 258,23, questa riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro. La soglia, inoltre, va verificata con riferimento all’insieme di beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo di imposta.

Quindi, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo di imposta 2022 dal datore a favore di ciascun lavoratore, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme di altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Infine, per le modalità di erogazione, può avvenire mediante documenti cartacei o elettronici riportante un valore nominale.

In allegato la circolare di riferimento.

Rimaniamo a disposizione.

Cordiali saluti

Studio Lacapra

 

Per consultare la Circolare n. 27 del 14.07.2022

Cliccare qui

http://www.aforp.org/riservata/trasparenza/delibere/2021/uploads/a51bd_Circolare_n_27_del_14_07_2022.pdf

 

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