Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche solo con criteri qualitativi

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Beppe Marchitelli - Presidente A.F.O.R.P.
Beppe Marchitelli – Presidente A.F.O.R.P.

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuata anche soltanto con i criteri qualitativi, assumendo come riferimento economico un costo fisso.
L’Anac ha sottoposto a consultazionele linee guida attuative dell’articolo 95 del nuovo codice dei contratti , relative alla disciplina delle modalità di gestione della valutazione delle offerte sulla base di una pluralità di criteri, focalizzando l’attenzione su una serie di aspetti innovativi, ma riprendendo anche vari elementi operativi sui quali si erano fondate prassi consolidate in base al previgente quadro normativo.

 

Le linee guida attuative dell’articolo 95 del nuovo codice dei contratti

Tra queste la possibilità (in base al comma 8 della disposizione del codice) di definire per la parte tecnico-qualitativa dell’offerta una soglia di sbarramento: il conseguimento di un punteggio al disotto della stessa comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
L’autorità evidenzia anzitutto nel quadro normativo come i criteri di valutazione debbano essere proporzionati all’oggetto dell’appalto, risultando quindi necessariamente connessi allo stesso: per la loro elaborazione, le stazioni appaltanti possono fare riferimento all’elencazione esemplificativa riportata nel comma 6 dell’articolo 95, che valorizza gli elementi legati alla tutela delle risorse ambientali e energetiche.

Attribuzione di punteggi
Le linee-guida “aprono” all’utilizzo di criteri soggettivi per la valutazione delle proposte degli operatori economici, ma solo quando permettano di analizzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta, oppure per premiare il concorrente che presenta particolari profili ritenuti meritevoli.

Rispetto a quest’ultima modalità, l’Anac introduce una soluzione ulteriore rispetto alle consolidate modalità di valutazione per i criteri di natura quantitativa e per quelli di natura qualitativa, rapportando l’esemplificazione all’attribuzione di punteggio in caso di possesso di un determinato rating da parte di ciascun operatore economico, attribuendo punteggio zero al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio predeterminato a quelli che invece lo anno, eventualmente anche su scala crescente.
Si tratta di un’innovazione che recepisce soluzioni già adottate nelle gare telematiche per l’attribuzione di punteggi predeterminati, secondo il sistema “on-off”.
I criteri di natura quantitativa
In relazione ai criteri di natura quantitativa (rapportabili a frequenze, dimensioni, numeri), le linee-guida riprendono i sistemi valutativi che consentono un’interpolazione lineare tra l’offerta più vantaggiosa e le singole offerte, riconoscendo tuttavia come l’applicazione della formula senza equilibratori di soglia possa condurre a differenze elevate, quando rapportata ai ribassi di prezzo e quando gli stessi siano tra loro differenziati da scarti contenuti.

Gli elementi di natura qualitativa
In merito alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, invece, l’autorità rafforza le consolidate indicazioni che richiedono non solo l’esplicitazione articolata dei criteri e dei sub-criteri, con relativi pesi e sub-pesi ponderali (previsione sancita nell’articolo 95) definiti in modo proporzionato, ma anche l’indicazione (per ciascun sub-criterio) dei criteri motivazionali ai quali si deve attenere la commissione per esprimere le proprie valutazioni.

Nel bando e nel disciplinare di gara, quindi, i criteri e i sub-criteri devono essere molto dettagliati e a ciascuno di questi devono essere rapportati adeguati parametri valutativi che consentono l’applicazione della metodologia di attribuzione dei punteggi.
L’Anac evidenzia tuttavia come nell’attribuzione dei punteggi alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta è frequente che l’offerta migliore non consegua tutto il punteggio potenzialmente assegnabile, dovendosi quindi applicare un sistema compensativo rispetto all’assegnazione del massimo punteggio disponibile alla migliore offerta economica.

In tale prospettiva le linee guida disciplinano la riparametrazione, che deve essere effettuata sui singoli criteri di valutazione e non sul risultato complessivo della parte tecnico-qualitativa. Per evitare rischi di eccessiva penalizzazione del dato qualitativo, il Dlgs n. 50/2016 all’articolo 95 offre due soluzioni innovative.

La prima consiste nell’analisi dell’elemento costo mediante un approccio basato sui costi del ciclo di vita dell’appalto (comprensivi della manutenzione, dei consumi, ecc.).
La seconda si traduce invece nella definizione di un costo fisso per l’appalto, rimettendo ai soli aspetti qualitativi la valutazione, sempre attraverso un articolato sistema di criteri.

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