Sistema d’allarme aziendali, rispetto della procedura di garanzia prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy
Egregi Lettori ,
il Garante per la protezione dei dati personali, ha sanzionato un’azienda per aver installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori.
Ricordiamo che tutti gli adempimenti vanno posti in essere, nel rispetto della procedura di garanzia prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy.
Tale rispetto, costituisce un requisito essenziale per la correttezza dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori in azienda.
il Garante, pertanto, ha riscontrato le seguenti irregolarità: con riferimento al sistema di videosorveglianza, è stato accertato che lo stesso, oltre alle riprese delle immagini in diretta, era in grado di captare anche i suoni ed effettuare registrazioni, consentendo al legale rappresentante della società di potervi accedere con uno smartphone e di ammonire verbalmente gli interessati, attraverso le casse dell’impianto.
Per quanto attiene al sistema di geolocalizzazione, l’applicativo tracciava con il GPS, la posizione del dipendente nel corso della propria attività, data e ora del rilevamento, controllando così il lavoratore.
Di regola, l’ installazione di un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione, basata sul trattamento dei dati biometrici (impronte digitali) di molti dipendenti, è vietato.
Mentre, è consentito, per i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell’interessato e sia previsto da una disposizione normativa, circostanze non rinvenibili nel caso di specie. Inoltre, il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza e quello di localizzazione erano effettuati senza che i lavoratori avessero ricevuto un’adeguata informativa e fossero state attivate le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (si pensi ad un accordo sindacale o, in alternativa , all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro).
Per quanto riguarda la videosorveglianza è stata rilevata anche l’assenza di cartelli informativi in loco. Oltre al pagamento della sanzione, il Garante ha disposto il divieto del trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza e il monitoraggio continuo della posizione del lavoratore.
Si rimane a disposizione.
Cordiali saluti
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