Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Rivalsa limitata delle cliniche sui medici liberi professionisti

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Per ospedali e case di cura esiste un doppio profilo di rischio: aziendale e per colpa diretta nei confronti del paziente che subisce un danno da malpractice sanitaria, a prescindere da quanto la condotta del medico abbia inciso sul fatto.

 

E’ quanto ha riconosciuto la giurisprudenza che, nell’ultimo periodo, è sempre più orientata nel limitare la quota che la struttura può recuperare dal medico non dipendente libero professionista che materialmente ha eseguito la prestazione. Ad essere controverso è la misura del meccanismo di distribuzione del risarcimento.

La Cassazione, con una sentenza del 2017, ha chiarito come l’accertamento del fatto di inadempimento imputato al sanitario non faccia venir meno i presupposti né della responsabilità della struttura per l’illecito dell’ausiliario, né della responsabilità della struttura per colpa contrattuale.

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