Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Mobbing, condannati per danno erariale i dirigenti della Asl

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Mobbing, condannati per danno erariale i dirigenti della Asl

Rispondono di danno erariale il direttore della Asl, il direttore amministrativo e quello sanitario che privilegiano l’attribuzione di responsabile di una struttura complessa a un consulente esterno demansionando e mobbizzando un dipendente mettendolo in condizione di inoperosità. Rispondono di danno erariale il direttore della Asl, il direttore amministrativo e quello sanitario che privilegiano l’attribuzione di responsabile di una struttura complessa a un consulente esterno demansionando e mobbizzando un dipendente mettendolo in condizione di inoperosità.
Il conferimento d’incarico esterno non necessario denota un marcato indice di trascuratezza e superficialità della gestione organizzativa della struttura e del personale, alla quale i suddetti alti dirigenti della medesima struttura, per qualifica posseduta e per funzioni da ciascuno rivestite nella specifica fattispecie (anche, quindi, in quella di “parere” o “di visto” dei Direttori sanitario e amministrativo), erano certamente tenuti a salvaguardare.

Il conferimento d’incarico esterno non necessario denota un marcato indice di trascuratezza e superficialità della gestione organizzativa della struttura e del personale, alla quale i suddetti alti dirigenti della medesima struttura, per qualifica posseduta e per funzioni da ciascuno rivestite nella specifica fattispecie (anche, quindi, in quella di “parere” o “di visto” dei Direttori sanitario e amministrativo), erano certamente tenuti a salvaguardare.
È ravvisabile, perciò, l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 20/1994, nel testo sostituito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 543/1996 convertito, con modificazioni, in legge 639/1996) come «colpa grave», con conseguente obbligo di risarcire il danno ingiusto che è conseguito al dipendente e, quindi, all’Azienda di appartenenza in quanto condannata al relativo rimborso e risarcimento. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza della Corte dei Conti della Regione Lazio n. 330/2015, depositata l’8 luglio, che ha condannato i funzionari al rimborso di 60mila euro all’ente del quale erano dipendenti.
La vicenda prende origine da una causa, intentata innanzi al giudice del lavoro dal dipendente risultato vittorioso, per il mancato conferimento di un posto dirigenziale di struttura complessa conferito a un consulente esterno e per averlo messo in una condizione dequalificante.
Corte dei Conti della Regione Lazio n. 330/2015 Nello specifico, l’errore commesso dai funzionari, secondo il Collegio, è stato quello di avere conferito a soggetti estranei all’amministrazione l’espletamento di specifiche, ma al tempo stesso ordinarie attività dell’ente, «senza una preventiva valutazione se potevano e/o dovevano essere svolte da personale dipendente dell’azienda medesima (anzi avendo, viceversa, risorse qualificate per quell’attività), contrasta appunto con il principio giuridico, vigente nell’attuale ordinamento di strutture amministrative, secondo cui il ricorso alle prestazioni intellettuali di soggetti estranei all’amministrazione può essere ritenuto legittimo solo nei casi in cui si debbano risolvere problemi specifici aventi carattere contingente e speciale e difettando l’apparato burocratico di strutture organizzative idonee e professionalità adeguate».

Quanto al danno risarcibile, la sentenza ha ripartito, riducendolo del 20 per cento in via equitativa, in ragione dei diversi apporti e responsabilità decisionali nella vicenda.

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