Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Legge di Bilancio 2024 Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Di particolare interesse per le imprese

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Legge di Bilancio 2024 Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Di particolare interesse per le imprese:

  • Conferma del taglio del cuneo fiscale: confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria;
  • Detassazione dei Fringe Benefits: anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale “ordinaria” per i dipendenti senza figli);
  • Tassazione agevolata dei premi di risultato: confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro;
  • Agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale: come già previsto dal cosiddetto “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), anche per il 2024, sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale. In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto – che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro – e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito;
  • Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL: a decorrere dal 1° luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa;
  • Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia: il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a: 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte); 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio; 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli. Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita;
  • Nuove condizioni per “Opzione Donna”: per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.
  • Quota 103: confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024: calcolo interamente contributivo dell’assegno; importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia); finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico; termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024. Cosiddetto “Bonus Maroni.”: anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell’anno 2024, sarà possibile richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga;
  • Proroga agevolazioni contributive per i c.d. stampatori: oltre alla spesa già prevista a legislazione vigente, è autorizzata l’ulteriore spesa massima di 10,4 milioni per il 2024, 10,5 milioni per il 2025 e 2026 e 2,4 milioni per il 2027, per l’accesso, in deroga ai requisiti ordinari, con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e periodici, e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro il 31 dicembre 2023;
  • Rifinanziamento della CIGS;
  • Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale: per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024 e che l’INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa;
  • Nuovo Bonus Asili Nido;
  • Maggiori tutele per maternità e paternità: aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese);
  • Decontribuzioni per lavoratrici con figli: per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico;
  • Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza: stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023). È previsto il riconoscimento dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato;
  • Percorsi formativi: incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore) e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro;
  • Politiche a favore della disabilità: statuito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di: potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado; promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l’inclusione delle persone con disabilità; inclusione lavorativa e sportiva; turismo accessibile; iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico; interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare; promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia; promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;
  • Lavoratori precoci: è statuito che l’indicizzazione all’aspettativa di vita dei requisiti di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione anticipata, bloccata dal primo gennaio 2019, riprenda a decorrere dal primo gennaio 2025 (attualmente è sospesa sino al primo gennaio 2027). Ridotta, inoltre, di 10 milioni, la dotazione del fondo destinato a coprire la spesa previdenziale per le pensioni dei lavoratori precoci.
  • Sostegni ai lavoratori dei settori “deboli”: per il 2024, sono previste, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, la proroga ed il finanziamento di: misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center; misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca); trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa; trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate; interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica; interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.

Inoltre sono contenute disposizioni circa:

  • Personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana:
  • Rinnovi dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni:
  • Contrasto dell’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico:
  • Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi;
  • Obblighi contributivi delle Pubbliche Amministrazioni;
  • Rivalutazione automatica delle pensioni;
  • Modifiche all’APE Sociale;
  • Fondo per le vittime dell’amianto;
  • Esclusione dalla CIG dei lavoratori dell’Agenzia del Demanio;
  • Misure per la sanità dei lavoratori transfrontalieri;
  • Fondo per le crisi occupazionale nel settore dell’editoria;
  • Previsioni previdenziali speciali per le forze dell’ordine e i VV.FF;
  • Fondo per le aziende agricole in crisi;
  • Stabilizzazione e modifiche alla ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa);
  • Modifiche delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi;
  • Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati nel settore pubblico;
  • Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati dei medici del settore pubblico;
  • Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne;
  • Fondo per le Politiche della Famiglia.

 

I Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa, promossi da organizzazioni datoriali e sindacali, istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgano di aderirvi.

Le imprese con dipendenti versano tutti i mesi all’INPS la quota dello 1,61% della retribuzione come “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria” (Legge 845/1978).
L’art. 118 della Legge 388 del 2000 consente, tuttavia, alle imprese di destinare lo 0,30% del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei propri dipendenti, mediante l’adesione a un Fondo Paritetico Interprofessionale.

Il trasferimento dello 0,30% ad un Fondo non comporta nessun aggravio di costi per l’impresa, poiché le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a versare il contributo all’INPS.

Per chi viene versato lo 0,30%

  • lavoratori dipendenti del settore privato
  • soci lavoratori delle cooperative con contratto di lavoro subordinato (Legge n. 142/2001)
  • quadri e dirigenti
  • impiegati
  • operai
  • operai agricoli (Circolare INPS n. 34/2008)
  • lavoratori di imprese municipalizzate ed ex Aziende di Stato (Circolare INPS n. 18/2009)
  • dipendenti a tempo determinato delle Amministrazioni Pubbliche (Circolare INPS n. 140/2012)
  • apprendisti (Circolare INPS n. 140/2012)
  • soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della Legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci (Circolare INPS n. 140/2012)
  • soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla Legge n. 250/58
  • le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato (Circolare INPS n. 140/2012)

Chi si può formare con i contributi dei Fondi Interprofessionali:

  • lavoratori/lavoratrici dipendenti
  • dirigenti
  • apprendisti
  • soci di cooperativa
  • dipendenti a tempo determinato delle Amministrazioni Pubbliche
  • le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato
  • cassintegrati
  • lavoratori in mobilità
  • lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione della richiesta del Progetto formativo, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo e che al termine del percorso formativo siano in forza presso l’impresa beneficiaria

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