Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Legge di Bilancio 2022: ammortizzatori sociali

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La Legge n. 234 del 30.12.2021 ha riordinato la materia sugli ammortizzatori sociali sia in costanza di rapporto di lavoro che in caso di disoccupazione involontaria.

Le recenti disposizioni semplificano le misure soprattutto alla luce degli ultimi eventi pandemici.

Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro, con la riforma degli ammortizzatori sociali, all’incirca 12,4 milioni di italiani avranno accesso alle nuove tutele.  Le novità hanno incluso tutti i lavoratori che rientrano così in un vero e proprio sistema di protezione sociale. Il legislatore ha potenziato le risorse, creando una sinergia tra l’erogazione delle integrazioni e la formazione professionale. E’ stata pertanto ufficializzata l’estensione dei lavoratori beneficiari con un incremento dell’importo erogato e con durate differenti, in base alla dimensione dell’azienda. La CIGO è stata estesa anche a imprese che attualmente non sono coperte da questa misura o che non aderiscano ai Fondi di solidarietà bilaterali attraverso il Fondo di Integrazione Salariale.

E’ stata prevista la concessione della CIGS  a tutti i datori con più di 15 dipendenti che non accedano ai fondi di cui sopra senza distinzione di settore, creando un modello equitativo per l’intero sistema garante di tutele idonee  che mirino ad una ricollocazione nel mercato del lavoro.

La riforma, quindi, intende adeguare i trattamenti alle dinamiche dei diversi settori produttivi, alla luce delle caratteristiche dell’azienda.

Le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, sono entrate in vigore il 01.01.2022 e si riferiscono ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 01.01.2022.

Questa disciplina non trova applicazione per le richieste a cavallo degli anni 2021-2022.

I lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale sono i dipendenti assunti con contratto subordinato (esclusi i dirigenti) i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, a prescindere dal tipo di apprendistato.

Viene anche modificato il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro che passa da 90 giorni a soli 30 giorni.

Tale requisito si consegue in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro intendendo le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dall’orario svolto comprendendo anche le giornate di  ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità.

Ricordiamo che per l’accesso ai trattamenti di integrazione, l’impresa deve avere alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti da calcolarsi in rapporto al semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Con la riforma è stato inoltre eliminato il cd tetto basso della misura del trattamento con la previsione di un unico tetto della prestazione pari a quello alto. Ciò sta a significare che i trattamenti saranno erogati commisurandoli a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento nella misura e nel limite massimo dell’importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b). Tale importo sarà calcolato e rivalutato annualmente dall’INPS secondo ISTAT e prescinderà dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Le integrazioni salariali saranno corrisposte dalla impresa ai lavoratori alla fine di ogni periodo di paga. Sarà l’INPS  a conguagliare o rimborsare l’importo delle integrazioni secondo le norme vigenti.

Sono posti anche degli obblighi per i datori che non anticipano il versamento del trattamento integrativo ai lavoratori ed infatti, se il Ministero del Lavoro ha autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione, il datore sarà tenuto ad inviare all’INPS (a pena di decadenza dell’autorizzazione), tutti i dati per il pagamento/saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.

Se non si adempie a tali obblighi di comunicazione, il datore dovrà pagare la prestazione di integrazione salariale e gli oneri connessi.

Va detto quindi che, come si potrà facilmente intuire, il riordino in materia, non coinvolge significativamente la disciplina della CIGO che non subisce importanti modifiche.

Per quanto riguarda la CIGS, le tutele si sono estese a tutte le imprese con più di 15 dipendenti che non accedano ai fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano cosicché questa misura viene garantita ai datori con più di 15 dipendenti a prescindere dal settore lavorativo.

Ricordiamo, infine, che il trattamento di integrazione salariale straordinario può richiedersi per le imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa per riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà.

Si rimane a completa disposizione Dott.ssa Rosanna Lacapra e Avv Eleonora Scurti.

 

 

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