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La Direttiva whistleblowing

epa08338339 European Commission President Ursula von der Leyen holds a news conference detailing EU efforts to limit economic impact of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Brussels, Belgium, 02 April 2020. EPA/FRANCOIS LENOIR / POOL
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Egregi,

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il Decreto Legislativo n. 24/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L’ambito di interesse riguarda la tutela delle persone che rendono note eventuali violazioni del diritto dell’Unione Europea.

Tali disposizioni, pertanto, attengono alla protezione di chi segnala possibili violazioni delle disposizioni nazionali.

Il testo, che è entrato in vigore il 30.03.2023, ha  attuato la c.d. Direttiva whistleblowing.

Ed infatti, la direttiva riguarda proprio la protezione di chi, sia del settore pubblico che privato, faccia segnalazioni interne/esterne o divulgazioni o denunce agli organi competenti, per la violazione di disposizioni normative (nazionali o europee) che incidano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Costoro, possono essere venuti a conoscenza di tali violazioni sia un contesto di lavoro pubblico che privato (c.d. whistleblowers).

A titolo informativo, viene stabilito l’obbligo di riservatezza sull’identità di chi segnala, la conservazione della documentazione che riguarda le segnalazioni oltre che le divulgazioni pubbliche.

Sono anche disciplinate le misure di protezione che si possono attuare quando al momento della segnalazione/denuncia, il cd denunciante aveva giustificato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero vere. Per quanto attiene la segnalazione/divulgazione pubblica, entra in gioco l’ANAC.

Ed infatti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l’ANAC, dovrà adottare le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle citate segnalazioni esterne (art. 10).

Viene stabilito, inoltre, che sia gli enti che le persone che segnalano tali violazioni non possano subire nessuna ritorsione.

Per entrare nel caso di specie, ad esempio, il soggetto coinvolto non può essere licenziato, sospeso, non promosso o peggio ancora, demansionato. Stessa cosa dicasi per il mutamento di funzioni o il cambiamento del luogo di lavoro.

Medesima la tutela laddove si volesse procedere a riduzione dello stipendio o alla modifica dell’orario di lavoro, alla sospensione della formazione o all’adozione di ipotetici provvedimenti disciplinari.

Si rimane a disposizione.

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