Integrazione salariale per “eventi meteo” dovute alle temperature elevate
Egregi,
L’INPS, nel messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 per le richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” dovute alle temperature elevate, fornisce indicazioni sulle modalità di valutazione delle istanze con riferimento alle temperature percepite.
In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le temperature elevate, il datore può fare ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” se le temperature risultino superiori a 35°, non soltanto come temperature effettiva ma anche se “percepita” per elevato tasso di umidità, considerando sia la temperatura sia la tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori. Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte sia all’aperto, in luoghi non proteggibili dal sole, sia al chiuso, se le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. Da ultimo, il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile quando il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
Si rimane a disposizione.
Cordiali saluti
Comments are closed.