FONDO NUOVE COMPETENZE DL N. 34/2020 (CONVERTITO CON L. N. 77/2020)
Con questa prima pubblicazione, vorremmo puntare il focus su un tema di rilevante importanza per i datori di lavoro: il Fondo nuove competenze finanziato con 730.000.000 di euro.
Trattasi di un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, sorto per arginare gli effetti devastati sotto il profilo economico, causati dall’epidemia da Covid- 19.
Mediante tale Fondo, i datori di lavoro (titolari di imprese di qualsiasi dimensione e di settori diversi), possono formare il personale dipendente, arrivando alla sua totale riqualificazione; il tutto tramite una modifica dell’orario di lavoro contrattualmente previsto.
Il datore di lavoro, infatti, temporaneamente può variare l’orario di lavoro stesso, per destinare una parte delle ore alla formazione delle proprie risorse.
Grazie al Fondo, quindi, si incentiva la riqualificazione professionale.
Come funziona il Fondo? In vero, il Fondo si fa carico del costo della formazione del dipendente il quale si vedrà riconosciuta la stessa retribuzione.
Nemmeno l’azienda, affronta costi aggiuntivi: le ore di retribuzione del personale che viene formato, sono a carico del Fondo, grazie ai contributi statali.
Le Imprese, quindi, possono adeguare le competenze dei lavoratori, destinando una parte dell’orario di lavoro, alla loro formazione.
I DESTINATARI DELLA MISURA
Possono accedere al contributo economico del FNC tutte le imprese private di qualsiasi dimensione (escluso le partecipate da Enti Pubblici), in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per realizzare progetti formativi coerenti con gli obiettivi del FNC.
- Sono compresi anche i liberi professionisti che abbiano dei lavoratori dipendenti.
- Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti per i quali sia prevista la riduzione dell’orario di lavoro contrattualmente previsto. Una delle finalità del Fondo, è proprio quella di coniugare la riduzione dell’orario di lavoro con la formazione dei lavoratori.
SOGGETTI EROGATORI DELLA MISURA
- Tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale.
- Altri soggetti che, per statuto o istituzionalmente, sulla base e di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università (statali e non), le scuole superiori e gli Its (Istituti Tecnici Superiori).
- La stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione, laddove l’accordo collettivo lo preveda.
DOMANDA
Non sono previsti termini per la presentazione delle istanze di contributo che potranno essere trasmesse fino ad esaurimento fondi.
L’istanza dovrà essere inoltrata utilizzando i modelli presenti sul sito dell’Agenzia e potrà essere sia singola sia cumulativa (i.e. in caso di gruppi societari l’istanza potrà essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle controllate).
All’istanza dovranno essere allegati:
- l’accordo collettivo;
- il progetto formativo;
- l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione del livello contrattuale per ognuno di questi e del numero di ore di riduzione d’orario da destinare alla formazione.
L’ANPAL, dopo la verifica del rispetto delle modalità e dei requisiti previsti per l’accesso al FNC, acquisisce il parere delle Regioni competenti sul progetto formativo e, se positivo, conclude l’iter di approvazione.
1) Gli accordi collettivi: devono destinare un limite massimo di 250 ore per ogni lavoratore di riduzione dell’orario contrattuale di lavoro da destinare allo sviluppo di nuove competenze.
- Gli accordi devono contenere:
- i progetti formativi;
- il numero di lavoratori coinvolti;
iii. il numero delle ore da destinare alla formazione;
Gli accordi devono anche indicare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, le quali possono anche essere finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore e il suo ricollocamento in altre realtà lavorative.
2) I Progetti Formativi: All’istanza di contributo è allegato un progetto formativo che deve evidenziare le modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore (anche mediante percorsi personalizzati) oltre alle modalità di messa in trasparenza ed attestazione della formazione acquisita.
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL – tale termine è elevato a 120 giorni qualora la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
E’ eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due trance:
- anticipazione del 70%
- 30% a titolo di saldo.
Al completamento delle attività formative ed entro i 40 giorni seguenti, il datore di lavoro, mediante il relativo modulo presente sul sito di ANPAL, dovrà richiedere il saldo allegando:
- le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori;
- l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze;
SITO WEB:
www.studiolacapra.com
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
rosanna@studiolacapra.com
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