Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Estratto conto inviato a regola

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Se la banca non comunica correttamente l’estratto conto al correntista il documento non fa più prova privilegiata. Il giudice può tuttavia apprezzare l’elemento di prova.

 

E’ quanto si ricava dalla sentenza n. 22551 del 25 settembre 2018 della Corte di cassazione.

 

Per i giudici del Palazzaccio la violazione dell’art. 2697 c.c. si realizza nel momento in cui il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, ovvero se attribuisce l’onus probandi in capo a una parte diversa da quella che ne era onerata, sulla base della differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Secondo i giudici non si è innanzi ad una violazione del codice se la decisione del giudice di merito riconosce maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.

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