Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

DURC DI CONGRUITÀ

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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 25/06/2021, in applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto, a decorre dal 1/11/2021, un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Ne consegue che, da tale momento, tutte le denunce di inizio lavori che saranno presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità sia che i lavori siano eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, sia che siano eseguiti ad opera di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Ambito di applicazione

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Verifica della congruità

Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento:

  • al valore complessivo dell’opera;
  • al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
  • alla committenza;
  • alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

La verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata al citato accordo collettivo del 10 settembre 2020.

 

 

 

Indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020
CATEGORIE
1 OG1 – Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture 14,28%
2 OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi impianti 5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti 6,69%
5 OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 – Opere stradali, ponti, etc. 13,77%
7 OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 – Dighe 16,07%
9 OG6 – Acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 – Gasdotti 13,66%
11 OG6 – Oleodotti 13,66%
12 OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 – Opere marittime 12,16%
14 OG8 – Opere fluviali 13,31%
15 OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale 16,47%

 

Termini e modalità del rilascio dell’attestazione di congruità

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria ovvero del committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Esito verifica di congruità

L’esito della verifica di congruità positivo consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC.

In caso di esito negativo, in assenza di congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile/ Edilcassa evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate e invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

 

Regolarizzazione nel termine

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. In presenza di scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Mancata regolarizzazione nel termine

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

 

Dott. ssa Rosanna Lacapra e Dott Giovanni Zagaria sono a disposizione per gli approfondimenti.

 

 

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