Decreto Milleproroghe
Egregi Lettori ,
sulla G.U. è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, inerente le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe).
Le novità riguardano il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo: l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2021, è prorogata al 1° luglio 2023. I termini per l’adozione delle disposizioni integrative sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza.
E’ stato previsto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità: è prorogato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione della legge 22 dicembre 2021, n. 227. E’ stato previsto anche il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo, riconoscimento di nuove tutele in materia di rapporti di lavoro e di sostegno dei lavoratori del settore: prorogati a 24 mesi i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo.
Si è valorizzato il sostegno alla famiglia prorogando a 24 mesi (in sostituzione dei dodici previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo.
Per quanto attiene al contratto di somministrazione, è stata prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l’agenzia di lavoro abbia comunicato all’utilizzatore l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore.
Per quanto attiene al lavoro agile (smart working) per i c.d. lavoratori fragili: prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità di svolgere la prestazione in lavoro agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Stessa cosa dicasi per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14: infatti è stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto ad usufruirne, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
E’ stata prorogata l’operatività del Fondo Nuove Competenze: prorogata a tutto il 2023.
Per gli Enti del Terzo Settore: prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di adeguarsi alle norme inderogabili della disciplina di riforma del Codice del Terzo Settore.
Infine, per i piani di esodo anticipato: prorogata fino al 2026 l’estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda di lavoratori distanti sette anni dall’età pensionabile (c.d. isopensione).
Attendiamo, pertanto, le istruzioni operative del Ministero del Lavoro e dell’INPS.
Si rimane a disposizione.
Cordiali saluti
Comments are closed.