Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

CUMULO TRA INCENTIVI: chiarita la problematica

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CUMULO TRA INCENTIVI: chiarita la problematica

 

La circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del MEF ha fornito alle amministrazioni competenti delle precisazioni in punto di applicazione delle “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti finanziati attraverso il PNRR”, assumendo una posizione rigida sul divieto di cumulo di incentivi, insistenti sulle stesse voci di costo di un investimento, sia che essi provengano da fonti di finanziamento comunitarie sia da “risorse ordinarie da Bilancio statale”, mettendo in forte allarme le imprese che stavano pianificando gli investimenti anche sulla concreta possibilità, offerta dalla normativa attualmente in essere, di cumulo tra incentivi (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/21/Circolare-del-14-ottobre-2021-n-21.pdf).

Più in particolare, il citato intervento di prassi indica che in tema di cumulabilità non debbano risultare duplicazioni di finanziamento degli stessi costi:

– da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione;

– nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale, comprese quelle che non costituiscono aiuti di Stato.

Tale elemento risulta di particolare importanza in quanto, alla luce della citata circolare, il divieto di doppio finanziamento non riguarda solo strumenti e programmi dell’Unione, ma ne viene allargata la portata anche a tutti gli incentivi/agevolazioni finanziati con risorse derivanti da finanza pubblica, con il naturale portato che qualsiasi iniziativa finanziata dal PNRR sarà caratterizzata dall’assoluto divieto di cumulo con qualsiasi altro tipo di agevolazione, sia essa europea che nazionale.

In tale contesto, l’Amministrazione Finanziaria ha recentemente pubblicato alcune indicazioni di prassi che forniscono un indirizzo operativo in questo ambito.

Più in particolare, con riferimento agli investimenti “4.0”, la risoluzione n. 68 del 30 novembre scorso pone evidenza su alcuni investimenti, che si traducono in crediti di imposta, che già dal 2021 rientrano nel perimetro di finanziamento da fonti PNRR.

Segnatamente, le misure agevolative interessate riguardano il credito d’imposta per:

– investimenti in beni strumentali materiali “4.0”; immateriali “4.0” ed immateriali “ordinari”;

– investimenti in Ricerca e Sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese;

– spese di formazione nel settore delle tecnologie “4.0.

Agli effetti, e di conseguenza, tali misure agevolative, che sino ad ora erano da considerarsi come “Misure statali di natura generale”, si configurano come investimenti a valere sulle risorse europee (PNRR) soggette, pertanto, al divieto di cumulo con la generalità di tutti gli altri incentivi che insistono sulla stessa voce di spesa.

In altri termini, a causa di tale complesso intreccio burocratico, è sorto il forte dubbio, in questi ultimi mesi, che fosse ancora possibile, per i soggetti che hanno pianificato, ovvero eseguito, investimenti “4.0”, di cumulare detti investimenti con tutte le altre principali agevolazioni finanziate con risorse nazionali, quali:

– la legge Sabatini;

– il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;

– il credito di imposta Sisma bonus.

come pure di ogni altro incentivo a carattere regionale, previsto dal nostro ordinamento.

 

Dopo momenti di sconcerto ed incertezza totale tra gli operatori del settore e gli imprenditori, il MEF, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, ha dissipato queste questioni.

(vedi circolare integrale…… https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf )

In risposta ad alcune richieste di parere pervenute, la circolare ha inteso fornire specifici chiarimenti in relazione ai concetti di “doppio finanziamento” e di “cumulo delle misure agevolative”, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, in conformità ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, la circolare conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

La circolare in primo luogo stabilisce con maggiore chiarezza la differenza tra i due principi di: “doppio finanziamento” e “cumulo delle misure agevolative”.

 

  1. Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno;
  2. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

 

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

 

La Circolare in questione richiama il Regolamento (UE) 1303/2013 che, al “Considerando 38”, ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento. Inoltre, al “Considerando 30”, il medesimo Regolamento contempla la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione, sempre a condizione che sia evitato il doppio finanziamento.

Quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

In conclusione, con la netta distinzione tra i due principi sopra richiamati, comprovata dai riferimenti normativi europei citati e conforme ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, si conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

Risultano, quindi, salve le pianificazioni in termini di programmi di investimenti supportati da agevolazioni pubbliche che le imprese e professionisti hanno posto in essere in questi ultimi mesi.

La Dott .ssa Rosanna Lacapra e il Dott Roberto Piccolo restano a disposizione .

 

 

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