Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Responsabilità medica, spetta all’assicurazione provare l’esistenza del massimale

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In un contratto assicurativo, la prova dell’esistenza del massimale deve esser fornita dalla compagnia di assicurazione e non dal cliente. La sua assenza dunque «nuoce» all’istituto e non all’assicurato, la cui domanda di risarcimento può essere comunque accolta per l’importo richiesto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 18 febbraio 2016 n. 3173 , respingendo, in un caso di responsabilità medica, il ricorso di Fondiaria Sai.

A seguito di un intervento di rimozione di un’ernia ombelicale, la paziente era deceduta per collasso cardiocircolatorio ed il marito, insieme a tredici congiunti, aveva chiesto il risarcimento del danno alla Usl ed al medico. A seguito della transazione con l’ospedale, la Corte di appello condannò il chirurgo in solido con l’assicurazione. In Cassazione, la Fondiaria, fra l’altro, ha dedotto che la domanda di garanzia andava rigettata perché l’assicurato non «ha provato la misura del massimale: non conoscendo la quale, nessuna condanna sarebbe possibile nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile».
La Suprema corte ricorda che sulla questione si registrano due orientamenti contrastanti. Secondo il primo, «è sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale: sicché, ove l’assicuratore non lo assolva, la domanda di garanzia proposta dall’assicurato andrà accolta comunque, a prescindere da qualsiasi limite di massimale» (n. 17459/2006). Per l’altro orientamento, invece, è onere dell’assicurato dimostrare l’entità del massimale in quanto “elemento essenziale” del contratto, e di conseguenza esso rappresenta un “fatto costitutivo” della pretesa (10811/2011).
La III Sezione, però, boccia questa ricostruzione argomentando che «non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione». Nelle assicurazioni di responsabilità, infatti, al contrario di quelle di cose, «non è nemmeno concepibile la nozione di sopra o sottoassicurazione, e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti». Il contratto, prosegue la sentenza, «potrebbe essere dunque stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato», anche se poi la Corte aggiunge che una simile ipotesi è «sconosciuta alla prassi commerciale». Tuttavia, per i giudici, ciò è sufficiente a dire che «il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso».
Una seconda ragione, poi, è che il «”fatto costitutivo” della pretesa dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è l’avverarsi d’un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto». L’esistenza del massimale, e la sua misura, «non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore». E come tali, debbono essere allegati e provati dalla compagnia. Ne consegue che «la mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all’assicuratore, e non all’assicurato, e non è ostativa all’accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta».
La Cassazione ha poi accolto il rilievo dei congiunti della vittima per «omessa pronuncia» per non aver deciso, in secondo grado, sul danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria. Spiega, infatti, la Corte che la rivalutazione monetaria, accordata in sentenza, è cosa diversa dal ristoro dai pregiudizi patiti dal creditore per il «danno da mora». Funzione, quest’ultima, svolta dai c.d. “interessi compensativi” che ristorano il creditore «del lucro finanziario che avrebbe potuto realizzare se, in caso di tempestivo adempimento, avesse potuto disporre della somma dovutagli ed avesse potuto di conseguenza investirla». Tale danno però «deve essere allegato e dimostrato, e non può essere liquidato in modo automatico». Verifica da farsi in sede di rinvio.

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