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Jobs Act: Cdm via libera a contratto tutele crescenti. Tutte le novità

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giovaniJobs Act: Cdm via libera a contratto tutele crescenti, sì licenziamenti collettivi

 

Roma, 20 feb.(AdnKronos) – Il Cdm ha approvato in via definitiva il decreto attuativo sul contratto a tutele crescenti.

Con il via libera definitivo ai primi due decreti del Jobs act su tutele crescenti e sul Naspi, “quello che accadrà da ora che nessuno resta più solo quando perde il lavoro o viene licenziato”. Queste le dichiarazioni di Matteo Renzi, che ha ribadito l’impossibilità che le norme sui licenziamenti collettivi cambino rispetto a quelle approvate dal Consiglio dei ministri.

 

Circa 200mila passeranno a contratto stabile – Secondo Renzi saranno circa 200mila le persone che passeranno presto da contratti di collaborazione a un contratto di lavoro stabile. Questo perché il Governo ha “tolto gli alibi” alle imprese chi dichiarano che assumere in Italia non è conveniente. “Abbiamo ridotto le tasse – ha precisato il premier – e tolto incertezze. È la volta buona, ora o mai più”.

 

Ddl concorrenza, Renzi: “In Parlamento sfideremo lobby” – Sulla questione delle “resistenze” che le lobby presenteranno in Parlamento per quanto riguarda il disegno di legge sulle liberalizzazioni, Matteo Renzi ha ribadito la sua idea: “Le sfideremo”. E aggiunge: “Più che liberalizzazioni io direi Italia Semplice, tutela dei consumatori: è il tentativo di attaccare alcune rendite di posizione ed una sforbiciata sia perché riduciamo il gap tra chi gode di rendite e chi no e tentiamo di eliminare qualcosa di troppo”.

ECCO LE MISURE DEL JOBS ACT IN PILLOLE

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, ADDIO REINTEGRO – Per i nuovi assunti il reintegro nel posto di lavoro sarà possibile solo in caso di licenziamento nullo o discriminatorio e nei casi di licenziamento disciplinare nel quale il giudice riconosca che il fatto materiale contestato «non sussista». Negli altri casi di licenziamento ingiustificato (sia per motivo oggettivo che disciplinare) la tutela è solo economica, legata all’anzianità di servizio (due mensilità ogni anno di servizio con un minimo di 4 e un massimo di 24). Per le piccole imprese restano le regole attuali.

INDENNIZZO MONETARIO ANCHE PER LICENZIAMENTI COLLETTIVI – Il regime dell’indennizzo monetario vale anche per i licenziamenti collettivi in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta sui lavoratori da licenziare (da 4 a 24 mensilità).

DEMANSIONAMENTO – In caso di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi previsti dai contratti l’impresa può modificare le mansioni del lavoratore fino a un livello inferiore senza modificare il suo trattamento economico.

PART TIME – Le parti possono pattuire clausole elastiche (che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part time verticale o misto).

CAMBIA L’ASPI, ARRIVA LA NASPI, NUOVA ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE – Chi perde il lavoro ha almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ha diritto a un sussidio pari alla metà delle settimane per le quali si sono versati contributi. Il sussidio è commisurato alla retribuzione ma non può superare i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi diminuisce del 3% al mese. Può durare al massimo 24 mesi ed è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale. Si introduce un trattamento di disoccupazione (Dis-Col) anche per chi ha contratti di collaborazione.

STOP AI CONTRATTI PROGETTO – A partire dall’entrata in vigore del provvedimento (che ora va alle Commissioni lavoro delle Camere per il parere) non potranno essere stipulati contratti progetto. Quelli in essere potranno proseguire fino alla scadenza ma dal 1 gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione «con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato». Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi che prevedono discipline specifiche in ragione delle particolari esigenze produttive.

CONTRATTO TEMPO DETERMINATO NO MODIFICHE, RESTA JOB ON CALL – Il contratto a termine mantiene la durata massima a 36 mesi, si prevede un’estensione del campo di applicazione del contratto di somministrazione mentre viene confermato il contratto a chiamata. Per il voucher viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore da 5.000 a 7.000 euro mantenendolo nei limiti della no tax area.

PIÙ TEMPO PER CONGEDO PARENTALE – Per prendere il congedo parentale facoltativo (sei mesi in complesso) si avrà tempo fino ai 12 anni di vita del bambino (adesso l’età massima a’ 8). Sale da tre a sei anni l’età entro la quale il congedo facoltativo che si prende è retribuito parzialmente (al 30%).

 

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