Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Cinque soglie per gli acquisti centralizzati

Beppe Marchitelli - Presidente A.F.O.R.P.
556
Beppe Marchitelli - Presidente A.F.O.R.P.
Beppe Marchitelli – Presidente A.F.O.R.P.

Entro pochi giorni scatta per gli enti locali l’obbligo di acquisire una serie di tipologie di beni e servizi, per valori superiori a determinate soglie, facendo ricorso solo a Consip e agli altri soggetti aggregatori.
Il Dpcm del 24 dicembre 2015, che ha dato attuazione all’articolo 9, comma 3 della legge 89/2014 individuando le categorie di beni e servizi per le quali è necessario rivolgersi alle macro-centrali di committenza nazionale e regionali, diventa efficace per le amministrazioni locali (ma anche per altri soggetti, come le camere di commercio) a partire dal 9 agosto: da quella data per tutte le acquisizioni rientranti nella classificazione e superiori per valore alle soglie rispettivamente indicate, le amministrazioni devono rivolgersi ai soggetti aggregatori.
Le 5 soglie
L’ambito soggettivo di applicazione del decreto è piuttosto ampio, perché la disposizione legislativa di riferimento lo estende a tutti gli enti locali nella classificazione del Tuel, ma anche alle loro associazioni e ai consorzi, tanto da risultare comprensivo anche delle aziende speciali che abbiano assunto forma consortile.
Il Dpcm individua cinque categorie con differenti soglie, al di sopra delle quali scatta l’obbligo di approvvigionamento mediante i soggetti aggregatori.
Per la guardiania e la vigilanza armata la soglia è correlata a quella per l’affidamento diretto, quindi stabilita in 40mila euro, mentre per i servizi di facility management, di manutenzione (immobili e impianti) e di pulizia (immobili) il limite oltre il quale scatta il ricorso a Consip e agli altri aggregatori è la soglia comunitaria standard per beni e servizi, di 209mila euro.

Le 5 soglie
Le verifiche degli enti
Gli enti devono effettuare una verifica accurata dei loro fabbisogni per questi servizi (collegandola anche alla programmazione degli acquisti previsita dall’articolo 21 del nuovo Codice dei contratti pubblici), dovendo considerare che le soglie-limite sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni.
Il valore, pertanto, deve essere calcolato su base annuale e con riferimento all’intera amministrazione, sommando i fabbisogni dei vari centri di costo: ad esempio, in un Comune di medie dimensioni, articolato in quattro settori, il valore dei servizi di pulizia deve essere calcolato sommando le esigenze delle singole unità organizzative.
Il frazionamento artificioso comporta la violazione dell’obbligo, e rispetto a questo profilo è necessario considerare che proprio rispetto ad alcune di queste tipologie di servizi (pulizie e manutenzione, in particolare) le amministrazioni, in caso di fabbisogno superiore alla soglia-limite, devono ricondurre tutto il valore all’approvvigionamento presso il soggetto aggregatore, non avendo più margine per scorporarne una parte da ricondurre alle procedure riservate alle cooperative sociali di tipo B.

Le verifiche degli enti
Qualora l’ente decidesse di forzare e di avviare una gara per una delle tipologie di servizi compresi nel Dpcm per un valore superiore alla soglia-limite corrispondente, non potrebbe portare avanti la procedura, in quanto l’Anac non rilascia il codice identificativo gara alle stazioni appaltanti che non ricorrono ai soggetti aggregatori in presenza dell’obbligo. L’elenco delle iniziative poste in essere dai soggetti aggregatori è reso disponibile sul portale acquistinretepa.it e consente agli enti di verificare se tra queste vi sono convenzioni o altri strumenti, ma anche di rilevare se le tipologie di servizi sono rese disponibili in forma aggregata o in forma singola.

Per poter meglio identificare i parametri configurativi del facility management e della manutenzione, gli enti possono confrontare i loro fabbisogni con le prestazioni e le caratteristiche essenziali di queste attività definite dal decreto del ministero dell’Economia del 21 giugno.

Comments are closed.