Non si applica l’aliquota Ires ridotta della metà per le strutture ospedaliere private, anche quando abbiano un ordinamento dei servizi corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle Asl. Ad affermarlo è la Corte di cassazione nella sentenza n. 18603 dell’11 luglio 2019, che ha statuito che l’agevolazione spetterebbe esclusivamente ai soppressi enti ospedalieri pubblici, in seguito confluiti nelle aziende e nei presidi ospedalieri delle Asl. La disposizione non sarebbe, invece, applicabile a operatori sanitari privati, seppure se formalmente riconosciuti ‘presidi ospedalieri’ in ambito regionale. Secondo la Cassazione, infatti, l’art. 6 del Dpr 601/1973 avrebbe indiscussa natura ‘soggettiva’, sicché la sua interpretazione non può estendersi fino al punto di trasformarla in una disposizione agevolativa di tipo ‘oggettivo’. Questa conclusione non è però in linea con altri precedenti della giurisprudenza.