DECRETO LEGGE 146/2021 A DECORRERE DAL 22 OTTOBRE 2021

Oggetto: Misure a tutela del lavoro per contrastare il lavoro nero e le violazioni in materia di
sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legge 146/2021 che decorre dal 22 ottobre 2021.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge n. 146 del 21.10.2021 recante “Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” con il quale, a
decorrere dal 22.10.2021, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sicurezza sul
lavoro. Ed infatti, si prevede la sospensione dell’attività in caso di violazioni degli obblighi come
indicati nell’allegato I o se sono presenti dei lavoratori “in nero” nella misura del 10% dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione.
Vediamo in dettaglio le novità in vigore dal 22 ottobre 2021.
Si prevede il rafforzamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi
di lavoro): il sistema di scambio e condivisione delle informazioni tra gli Organi di Vigilanza viene
implementato con la creazione di una sezione in cui si registrano tutte le sanzioni applicate in
attività di vigilanza per avere evidenza di ogni provvedimento adottato per ogni Azienda. L’Inail
rende altresì disponibili per le ASL e per l’Ispettorato nazionale del lavoro, tutti i dati relativi alle
aziende assicurate, agli infortuni e alle malattie professionali denunciate creando una visibilità
totale dei dati.
Si prevede una particolare vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro: L’art. 13 del D. Lgs.
81/2008 è stato modificato con l’attribuzione del potere di verifica ed ispezione in materia di
sicurezza sul lavoro, non solo alle ASL ma anche all’Ispettorato del lavoro (che prima vigilava sui
cantieri, sui trasporti o sui lavori subacquei, ecc.). Di fatto, si rafforzano i poteri degli addetti alle
attività di vigilanza: l’Ispettorato, tramite i propri ispettori ed il nucleo ispettorato del lavoro del
Corpo dei Carabinieri, potrà svolgere su ogni azienda, le attività di vigilanza in materia di sicurezza.
Per quanto attiene al lavoro nero, l’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 ha previsto la sospensione
dell’attività in caso di presenza di almeno il 10% (prima era del 20%) di lavoratori a nero rispetto a
quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione. Pertanto basterà avere il 10% di
lavoratori a nero rispetto ai presenti (il rapporto è di 1 su 10) perché l’Ispettorato del lavoro
sospenda l’attività fino alla regolarizzazione della posizione e al pagamento della sanzione
aggiuntiva di 2500 – 5000 euro con contestuale regolarizzazione del lavoratore a nero in materia
di sicurezza sul lavoro.
Per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, l’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato
prevedendo l’obbligo di sospensione dell’attività da parte della ASL e dell’Ispettorato del Lavoro
qualora vengano riscontrate gravi violazioni previste dall’allegato I. Non è più consentita la
discrezionalità per la sospensione venendo meno l’elemento della reiterazione della violazione:
sarà sufficiente riscontrare una delle violazioni previste nell’allegato I per avere la sospensione.

DECRETO LEGGE 146/2021
A DECORRERE DAL 22 OTTOBRE 2021

Sono considerate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che portano alla sospensione della
attività o parte di attività interessata:
1. la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ed ovviamente un
documento non aggiornato alle modifiche sostanziali ex art. 29 comma 3;
2. la mancata formazione ed addestramento del personale;
3. la mancata redazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
4. la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e nomina del RSPP;
5. la mancata elaborazione del POS;
6. l’omessa vigilanza per rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza;
7. le violazioni per rischi di caduta dall’alto;
8. le violazioni connesse ai rischi di seppellimento;
9. le violazioni connesse al rischio di elettrocuzione.
Appare evidente come la tipologia delle violazioni che possano determinare la sospensione
dell’attività in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alle sanzioni con somme aggiuntive per ogni
violazione riscontrata secondo gli importi previsti nell’allegato I, è di particolare rilevanza
includendo obblighi che richiedono un periodico aggiornamento (formazione, DVR, POS, vigilanza
sui dispositivi di sicurezza, ecc.).
Per poter ottenere la revoca della sospensione, è necessario, su istanza di parte e previo
pagamento delle somme aggiuntive, che l’Organo di vigilanza accerti il ripristino delle condizioni di
lavoro (quali, la regolarizzazione del rapporto di lavoro) ovvero di sicurezza sul lavoro, garantendo
che non ci siano ulteriori violazioni in materia.
In caso di sospensione dell’attività, qualora il datore di lavoro continui l’attività nonostante la
sospensione, è previsto l’arresto fino a 6 mesi (e non l’ammenda).
Per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’azienda di contrattare con la pubblica
amministrazione.
In considerazione della gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dal 22 ottobre 2021 –
data di entrata in vigore del decreto legge 146/2021 – in caso di presenza di lavoratori irregolari
ovvero per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con la sospensione dell’attività oltre alle
sanzioni pecuniarie si raccomanda di attuare ogni verifica che accerti l’ottemperanza a tutti gli
obblighi in materia di sicurezza sul lavoro con i propri consulenti.
Nel caso in cui non aveste ancora provveduto, potete contattare lo Studio per avere informazioni
anche su possibili agevolazioni per attuare quanto previsto dalla norma.

Si allega l’Allegato I.

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