Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL 01 LUGLIO 2026

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Gentilissimi,

La Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026), modificando l’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica ad una forma di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite.

La destinazione del TFR alla previdenza complementare (anche per effetto dell’adesione automatica) è irrevocabile e comporterà per il datore di lavoro il versamento mensile della quota maturata. Resta invece sempre possibile modificare la scelta di mantenere il TFR in azienda destinandolo successivamente a un fondo pensione.

Per i lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Al fine di applicare le nuove disposizioni, per le assunzioni che intervengono a partire dal 1° luglio 2026, risulta fondamentale per il datore di lavoro individuare, all’atto dell’assunzione, se il lavoratore è:

  1. un dipendente di prima assunzione, intendendo per tale chi è assunto per la prima volta nella sua vita lavorativa in qualità di dipendente privato. Con riguardo a tali dipendenti, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il lavoratore sia considerato “aderente” alla previdenza complementare salvo che il lavoratore rinunci all’adesione automatica nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di assunzione. Eventuali sospensioni dell’attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei 60 giorni.

La rinuncia all’adesione automatica implica che il dipendente abbia scelto di:

  • destinare il TFR a una forma pensionistica complementare da lui prescelta, versando il TFR e l’eventuale contribuzione, se prevista, dalla data di assunzione.
  • mantenere il TFR, secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile, presso il datore di lavoro o il Fondo di Tesoreria INPS, nel caso in cui il datore sia soggetto all’obbligo di versamento al suddetto fondo. Il TFR maturato a decorrere dalla data di assunzione non viene devoluto a previdenza complementare.
  1. un dipendente riassunto, intendendo per tale chi è già stato titolare di un pregresso rapporto di lavoro come dipendente privato, indipendentemente dall’azienda. Qui bisogna distinguere tra:
  1. Lavoratori riassunti con adesione in essere alla previdenza complementare. Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori riassunti che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, qualora gli stessi non vi rinuncino espressamente nel termine di 60 giorni. La rinuncia all’adesione automatica prevede tuttavia come unica possibilità quella di destinare il TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore, versando il TFR e l’eventuale contribuzione, se prevista, dalla data di assunzione. Per tali lavoratori non è infatti possibile mantenere il TFR in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS.
  2. Lavoratori riassunti senza adesione in essere alla previdenza complementare I lavoratori che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultano aver in precedenza, mantenuto il TFR presso il datore di lavoro o al Fondo di Tesoreria INPS, non sono soggetti al meccanismo dell’adesione automatica. Resta ferma per loro la possibilità di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

 

Il Ministero del Lavoro e COVIP specificano, inoltre, che l’applicazione del meccanismo di adesione automatica è esclusa:

  • qualora prima della scadenza del periodo di 60 giorni il rapporto di lavoro cessi, anche qualora l’interruzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso o al termine del periodo di prova;
  • i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni. Laddove intervenisse la proroga del contratto a termine, che determini il superamento dei 60 giorni di durata del rapporto, si ritiene che anche tali lavoratori risultino soggetti al meccanismo dell’adesione automatica
  • per gli intermittenti, salvo diversa indicazione del decreto attuativo di prossima emanazione;
  • per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata (di fatto, al momento della riassunzione, tali lavoratori non hanno in essere una posizione presso una forma pensionistica complementare).

Alla luce delle novità intercorse, si è reso necessario l’adeguamento del modulo per la scelta di destinazione del TFR (c.d. TFR3). A riguardo lo Studio mette a disposizione il modulo provvisorio di destinazione del TFR, disponibile nell’Allegato Mod. TFR3 diffusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si attende la pubblicazione del modello definitivo.

Obblighi e attestazioni del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire l’informativa e di acquisire e conservare le dichiarazioni del lavoratore. La data di ricezione e la firma del lavoratore sono obbligatorie per validità. La documentazione deve essere conservata ai fini di eventuali controlli.

Distinti saluti

 

ALLEGATO A DELL’INFORMATIVA_ da firmare a cura del lavoratore

 

SCETFR3

 

CCNL CASE DI CURA PERSONALE NON MEDICO _ INFORMATIVA AZIENDALE SUI MECCANISMI DI ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

 

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