Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Smart Working

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In vigore la legge 11 marzo 2026 n. 34 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 68 del 23 marzo 2026), prima legge dedicata espressamente alle Pmi, le piccole e medie imprese.

La Legge 34/2026 è consultabile su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/23/26G00050/SG

Alcune norme che riguardano le prestazioni di lavoro in modalità agile :

  • Obbligo di informativa scritta: per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. La norma si applica ad aziende e datori di lavoro di qualsiasi dimensione.
  • Sanzioni: in caso di mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro le sanzioni per il datore di lavoro vanno con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da da 1.200 a 5.200 euro.

RL

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