Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Vivilasanità – Intervento di Nicola Dentamaro – Avvocato Amministrativista – Caro prezzi e appalti: le forniture ancora ai margini

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Tremenda escalation dei prezzi delle materie prime e dell’energia

Caro prezzi e appalti: le forniture ancora ai margini

 

 

di Nicola Dentamaro

Avvocato Amministrativista

 

 

Nel primo quadrimestre del 2022 c’è stato grande fermento in vista dell’emanazione di nuove disposizioni a sostegno delle imprese, per far fronte da un lato all’ancora precaria situazione economica legata al fenomeno della pandemia e, dall’altro lato, alla tremenda escalation dei prezzi delle materie prime e dell’energia, legata al conflitto bellico in corso sul suolo ucraino.

Con una certa puntualità sono arrivati il decreto legge n. 4 del 27.1.2022, anche noto come “decreto sostegni ter”, convertito il 28 marzo 2022 con legge n. 25, e il decreto legge n. 50 del 17.5.2022, c.d. “decreto aiuti”.

Tuttavia, servizi e forniture sono stati lasciati ancora troppo ai margini dal legislatore, più concentrato sul settore dei lavori pubblici, come se fosse l’unico settore a risentire del rincaro dei prezzi dei materiali, nonché del ritardo nelle consegne.

Andando per ordine, una delle più interessanti novità per il settore degli appalti pubblici introdotte dal decreto sostegni ter, è la previsione dell’obbligo di inserimento, nei documenti di gara, della clausola di revisione dei prezzi di cui al primo periodo della lett. a) dell’art. 106, comma 1, Codice dei contratti pubblici, valevole per tutti i tipi di appalti.

Nello specifico, l’art. 29 del decreto legge n. 4/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di incentivare gli investimenti pubblici e far  fronte  alle  ricadute economiche negative derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, per tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.

L’obbligatorietà della clausola è circoscritta al periodo temporale indicato dal decreto, mentre rimane facoltativa per il periodo successivo.

Sono state anche previste alcune novità a carattere facoltativo, come, ad esempio, la possibilità, nei contratti di durata pluriennale, di prevedere l’aggiornamento dei prezzi a partire dal secondo anno contrattuale.

Pertanto l’ANAC, con la delibera n. 154 del 16 marzo 2022, è tornata ad aggiornare dopo pochi mesi lo schema di bando tipo n. 1 del 2021, già oggetto di intervento nel novembre 2021, con la delibera n. 773.

Tale aggiornamento si è reso necessario non solo in seguito alla novità prevista (seppur in via temporanea) dal  decreto legge n. 4/2022, bensì anche alla luce del D.P.C.M. 07/12/2021, recante l’adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Con la delibera citata, l’Autorità ha approvato lo schema di disciplinare di gara relativo alle procedure aperte telematiche per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, al di sopra della soglia comunitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La novità riguarda quindi le procedure che partono da una base d’asta superiore ai 140.000 euro per le gare bandite dalle autorità governative centrali e di 215.000 euro per quelle bandite da altre amministrazioni.

Diventa, dunque, obbligatorio un meccanismo che fino ad oggi era stato solo facoltativo, con l’auspicio che il carattere perentorio dell’istituto della revisione prezzi venga recepito oltre il termine del 2023, in maniera definitiva.

Inoltre, così come specificato dalla nota illustrativa allegata alla delibera, non è sufficiente la mera presenza della clausola di revisione prezzi, ma è necessario che all’interno sia indicata la modalità con cui dovrà essere effettuata la revisione, in aumento o in diminuzione.

Oltre a questo aspetto di modesta portata, lo stesso decreto legge n. 4/2022, all’art. 29, co. 1 lett. b), ha introdotto un particolare sistema di compensazioni per i rincari dei materiali, circoscritto tuttavia ai soli appalti di affidamento lavori, sebbene la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, su impulso delle associazioni degli operatori economici, avesse sollecitato di estendere tale meccanismo anche a servizi e forniture, in sede di conversione del decreto.

Il sistema di compensazioni rivolte alle forniture ed ai servizi è stato invece rinviato alla riforma del Codice dei contratti pubblici, lasciando oggi la palla, ancora una volta, alle stazioni appaltanti, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale di rinegoziare i contratti in fase di esecuzione, attraverso il ricorso agli strumenti che l’attuale codice prevede (uno su tutti: le modifiche e varianti in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili).

Solo il corretto utilizzo di tali strumenti potrà consentire di ponderare il principio di economicità delle gare con il preminente interesse pubblico a non subire interruzioni di servizi essenziali, tra i quali rientrano a pieno titolo le forniture sanitarie, in attesa che il legislatore intervenga in modo incisivo e permanente sulla disciplina generale dei contratti diversi da quelli di affidamento di lavori pubblici.

Le grandi aspettative sono state, dunque, tradite e con esse proprio la premessa della norma stessa, laddove annunciava di farsi carico in generale dell’incentivazione degli investimenti pubblici, anche per far fronte alle gravi conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.

 

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