Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori

268

Tramite l’apposito servizio online, i datori di lavoro sia pubblici che privati, possono fare di nuovo richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail.

L’ente chiarisce che in relazione al rischio di contagio nello svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in base all’età, alla condizione da immunodepressione e ad una pregressa infezione da Covid-19 ovvero ad altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale è una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età.

Rientra  nel concetto di fragilità tutte“ quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’ Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceverà una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

Rimaniamo a disposizione Dott.ssa Rosanna Lacapra e Avv Eleonora Scurti .

Cordiali saluti

Comments are closed.