Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Sospensione delle attività produttive con riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione

402

L’Ispettorato ha integrato la circolare n. 3 del 2021, con nota n. 1159 del 7 giugno 2022 chiarendo l’adozione del provvedimento di sospensione delle attività produttive con riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione con compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

Ad oggi si prevede l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo fatta salva la possibilità di far decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”. Quindi, è opportuno non emanare alcun provvedimento se la sospensione dell’attività determini una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi. Va detto che la mancata adozione del provvedimento di sospensione è  una soluzione estrema determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. La stessa decisione della mancata adozione va motivata indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Se non ci sono i presupposti per la mancata adozione del provvedimento di sospensione, la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, intendendo per “attività lavorativa” il ciclo produttivo dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica, sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Ricordiamo che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza. Questo significa che ad esempio, sarà impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”. Resta fermo che, laddove dovessero modificarsi sostanzialmente le situazioni in atto, lo stesso provvedimento di posticipazione della sospensione potrà essere revocato.

Rimaniamo a disposizione Dott ssa  Rosanna Lacapra e Dott ssa Maria Lacapra.

Comments are closed.