Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Riduzione liste d’attesa: inviato alla Stato-Regioni il decreto con i criteri di riparto dei fondi

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Nel decreto si specifica che la mancata realizzazione degli obiettivi determina l’obbligo di restituzione dell’acconto allo Stato che può procedere al relativo recupero anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi.

 

Il Ministero della Salute ha inviato il 26 luglio scorso alla Conferenza Stato-Regioni il decreto di riparto dei 400 milioni di euro, stanziati dalla legge di Bilancio 2019 (350 milioni) e dal Dl 119/2018 (50 milioni), finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.

 

“Le risorse per il potenziamento dell’infrastrutturazione tecnologica e digitale dei Cup (previste dall’articolo 1, commi 510 e 511 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’articolo 23-quater del decreto legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018) saranno ripartite – spiega il Ministero – per il triennio di riferimento (150 milioni per l’anno 2019, 150 milioni per l’anno 2020 e 100 milioni per l’anno 2021).

 

I criteri per assicurare a tutte le Regioni un’equa ripartizione delle risorse sono stati elaborati dal tavolo di lavoro composto da rappresentanti della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Coordinamento tecnico della commissione salute delle Regioni e Province autonome.

 

Accanto ai criteri di riparto, il tavolo ha elaborato anche indicatori e relative soglie al cui raggiungimento i fondi saranno effettivamente erogati.

 

La verifica della percentuale di realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione dei sistemi regionali di prenotazione per l’accesso alle strutture sanitarie ai fini dell’erogazione delle risorse spetta all’istituendo Osservatorio nazionale sulle liste d’attesa, che opererà presso il Ministero della Salute.

Nel decreto si specifica, infine, che la mancata realizzazione degli obiettivi  – conclude il Ministero – determina l’obbligo di restituzione dell’acconto allo Stato che può procedere al relativo recupero anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi”.

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