Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Resta stabile all’8% l’interesse di mora da applicare ai ritardati pagamenti

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E’ stato pubblicato sulla G.U. dello scorso 10 luglio il decreto del Mef che conferma allo 0% il tasso di riferimento, al quale vanno aggiunti 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare ai ritardati pagamenti, nel periodo che va dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Questo tasso è su base annuale e fisso, era dello 0,05% fino al 30 giugno 2016. Successivamente è stato ridotto allo 0% dal 1° luglio 2016. A differenza del tasso di mora previsto dal Codice civile, pari allo 0,3% dal 1°gennaio 2018, con quello europeo, pari all’8% dal 1°luglio 2016, se il termine di pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della notula. Il tasso di mora dell’8% si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali derivanti da contratti conclusi tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.

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