Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

NUOVE REGOLE SUL LAVORO AGILE

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Il 07.12.2021, il Governo e le Parti Sociali, hanno fornito le nuove regole sul lavoro agile, delineando così delle vere e proprie delle linee guida come da Protocollo in allegato.

Ricordiamo che il lavoro agile differisce dal telelavoro, al quale continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale.

In via del tutto volontaria, il lavoratore può aderire al lavoro agile mediante un accordo scritto individuale nel quale viene anche previsto il relativo diritto di recesso.

L’eventuale recesso non integra gli estremi per un licenziamento per giusta causa, non essendo rilevante tale condotta nemmeno sul piano disciplinare.

L’accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore dovrà prevedere espressamente la durata dell’accordo che può essere a tempo indeterminato o determinato. Nulla esclude che, nel caso in cui ci sia un valido motivo, le parti possano decidere di recedere dall’accordo prima. Nell’accordo si disciplina anche l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa, gli strumenti in dotazione, i tempi di riposo e l’eventuale controllo esercitato. Potrà essere prevista anche la formazione, le modalità di connessione e disconnessione e i permessi orari che di cui il lavoratore potrà usufruire.

In teoria, quando si svolge lavoro agile, non possono essere concesse ore di lavoro straordinario.

Per le assenze dovute a malattia, infortuni, permessi etc, il lavoratore, dopo aver informato preventivamente il datore, può disattivare i propri dispositivi. Ciò sta a significare che, nel caso in cui il dipendente riceva delle comunicazioni aziendali in quei giorni, non se ne deve fare carico se non alla ripresa dell’attività lavorativa stessa.

Il dipendente può decidere dove lavorerà sebbene si debba garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati trattati.

Solitamente il datore di lavoro fornisce gli strumenti tramite cui esercitare l’attività lavorativa in modalità “agile”, assicurando la giusta strumentistica che rimane a carico del datore il quale ne resta proprietario. Il lavoratore sarà responsabile per eventuali danni provocati per negligenza. Mentre, in caso di furto, smarrimento o guasto, andrà avvisato prontamente il datore di lavoro per dare corso alle idonee procedure aziendali.

Ricordiamo che il lavoratore “agile” gode dello stesso trattamento economico di chi svolge le proprie prestazioni di lavoro in sede: c’è infatti anche la stessa tutela in caso di infortuni e malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa fuori dai locali aziendali. Il datore garantisce la copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (anche per video terminali).

Pertanto, svolgere la prestazione lavorativa “agile” non lede alcun tipo di diritto e di libertà costituzionalmente garantiti.

Le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile anche ai  lavoratori  in  condizioni  di  fragilità  e  di  disabilità.

Il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali conformemente alle istruzioni fornite dal datore di lavoro.

Il Protocollo prevede la necessità di  utilizzare correttamente il lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione delle linee guide stabilite.

 

Il Protocollo, infine, istituisce un Osservatorio nazionale bilaterale di monitoraggio sul lavoro agile.

 

Rosanna Lacapra e Eleonora Scurti restano a disposizione laddove voleste ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

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