Novità Collegato Lavoro 2025
Egr.Lettori
La Legge 203/2024 (cd. Collegato lavoro), entrata in vigore il 12/01/2025, introduce alcune importanti modifiche alla disciplina di diversi istituti giuslavoristici :
Le modifiche principali riguardano in particolare:
– la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (dimissioni per fatti concludenti);
– la durata del periodo di prova nei contratti a termine;
– la comunicazione dello smart working;
– la possibilità di effettuare le conciliazioni sindacali da remoto;
– l’introduzione del contratto misto (o ibrido).
– dilazione in fase amministrativa
La norma prevede innanzitutto che se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro affinché possa accertare la veridicità di quanto dichiarato dal datore e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore (cd. dimissioni per fatti concludenti); ciò senza necessità di applicare le procedure telematiche (o di sottoscrivere i relativi atti presso una cd. sede protetta). In attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, si ritiene che la data di cessazione del rapporto coincida con quella della comunicazione del datore di lavoro all’Ispettorato. La norma dispone, tuttavia, che la risoluzione del rapporto non si verifica “se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Resta in ogni caso la possibilità per il datore di lavoro di contestare l’assenza ingiustificata del lavoratore mediante un procedimento disciplinare ex art. 7 Legge 300/1970, eventualmente finalizzato a un licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo.
Riguardo alla durata del periodo di prova nei contratti a termine, viene disposto che – fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva – tale durata sia stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. La norma prevede anche che, in ogni caso, la prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i rapporti fino a 6 mesi, e a 30 giorni per quelli compresi tra 6 mesi e 1 anno. Si ritiene utile ricordare che, in caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato per lo svolgimento delle stesse mansioni, qualsiasi sia stata la durata del precedente contrato a termine, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova.
Sullo smart working, la nuova norma conferma che la comunicazione del datore di lavoro relativa ai lavoratori e alla data di inizio e fine del lavoro agile deve essere effettuata in via telematica al Ministero del Lavoro entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo di lavoro agile oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione di tale periodo.
Sulle conciliazioni in materia di lavoro, si prevede la possibilità di utilizzare la modalità telematica anche per le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro – lo strumento più diffuso di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro – parificandole così alle conciliazioni in sede amministrativa per le quali tale possibilità era già contemplata.
Si segnala, infine, l’introduzione della possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto di lavoro dipendente e in parte con un contratto di lavoro autonomo (contratto misto); il datore di lavoro potrà quindi assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (con un orario compreso tra il 40 e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal Ccnl applicato) un lavoratore col quale ha contestualmente stipulato un contratto di lavoro autonomo professionale. Tale nuova ipotesi riguarda i lavoratori iscritti in albi o registri professionali che esercitano attività’ libero-professionali in favore di datori di lavoro che occupano più’ di 250 dipendenti, a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dalle commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. 276/2003 e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità di esecuzione della prestazione nonché all’orario e alle giornate di lavoro. Viene infine previsto che il lavoratore potrà di beneficiare del regime forfettario per il reddito derivante dal lavoro autonomo professionale
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
A decorrere dall’1/1/2025, l’INPS e l’INAIL possono consentire direttamente il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi che saranno definiti con apposito Decreto Interministeriale. Coerentemente a tale novità, dall’1/1/2025, cessa di applicarsi all’INPS e all’INAIL la previsione che limitava l’ammissione alla dilazione del debito in 60 rate ai soli casi in cui l’inadempienza sia generata da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali.
Restiamo a disposizione
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