Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Medici di base esonerati dalla fattura per le prestazioni all’ASL

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Con la risposta a interpello n. 54 pubblicata ieri, 13 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che non sussiste l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni rese dai medici di medicina generale convenzionati (c.d. “medici di base” o “medici di famiglia”) nei confronti dell’ASL. Sono stati forniti chiarimenti, inoltre, in relazione ai dati da indicare nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Si segnala che il termine del 28 febbraio 2019 previsto per quest’ultimo adempimento slitterà al 30 aprile per effetto della proroga annunciata ieri dal Sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci (si veda “Spesometro ed esterometro al 30 aprile” di oggi).

Come previsto dall’art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974, nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai predetti enti sostituisce la fattura. Il foglio di liquidazione dei corrispettivi deve contenere gli elementi e i dati previsti per la fattura dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72 ed essere emesso in tre esemplari:
– il primo da consegnare o spedire al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati;
– il secondo da consegnare o spedire all’ufficio competente ai sensi dell’art. 40 del DPR 633/72;
– il terzo da conservare presso l’ente.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che le disposizioni relative alla certificazione delle operazioni, mediante fattura o con altro strumento ritenuto idoneo (es. scontrino o ricevuta fiscale), non sono mutate a fronte del nuovo obbligo di fatturazione elettronica previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, sostituito dall’art. 1 comma 909 della L. 205/2017). Per le citate prestazioni medico sanitarie, pertanto, l’obbligo di emettere la fattura continua a non sussistere, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974.

Trova conferma, dunque, quanto era già stato chiarito per la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 1 comma 209 e seguenti della L. 244/2007) dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98/2015 nonché dal messaggio INPS n. 7842/2014 (si veda “Medici di «famiglia» esonerati da fatturazione elettronica” del 26 novembre 2015).Per il solo periodo d’imposta 2019, inoltre, ai compensi che il medico percepisce dai pazienti si applica il divieto di emissione della fattura elettronica relativo alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis del DL 119/2018, conv. L. 136/2018). Si ricorda che tale divieto è stato esteso, da ultimo, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018, conv. L. 12/2019).

Con riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010, abrogato dal 1° gennaio 2019) in riferimento ai dati del 3° e 4° trimestre 2018 ovvero del 2° semestre 2018 (art. 11 comma 1 del DL 87/2018, conv. L. 96/2018), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– sono esclusi dall’invio i dati delle fatture ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019, seppure riferite al 2018;
– devono essere inclusi, al contrario, i dati delle fatture emesse nel 2018 e ricevute dal cessionario o committente nel 2019, anche se inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema tessera sanitaria.

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