Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Le agevolazioni per l’apprendistato

330

Egregi lettori ,

l’INPS, con circolare n. 70 del 15 giugno 2022, ha reso le istruzioni operative relativo allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di 1° livello).

Lo sgravio in argomento del 100%  si applica per le assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 202 e se  i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Questo requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello.

Inoltre, il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito alla corretta applicazione della disposizione da ultimo richiamata, si segnala la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1436 del 17 febbraio 2020, con la quale l’INL ha chiarito che “laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi […] al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006”.

Se il datore non risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento della contribuzione prevista per gli apprendisti nelle misure indicate dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, nonché della contribuzione di finanziamento dell’ASPI e del contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) e, inoltre, è soggetto al contributo previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).

Si rimane a completa disposizione Dott ssa Rosanna Lacapra e Avv Eleonora Scurti .

Cordiali saluti

 

 

Comments are closed.