Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

La responsabilità civile in sanità si concentra sulla struttura

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La legge 24/2017 (Gelli-Bianco) ha stabilito che la struttura sanitaria pubblica o privata che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose. Le suddette previsioni trovano applicazione anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria. In questo modo il legislatore ha chiarito che la responsabilità della struttura ha sempre natura contrattuale e ricorre sia per i danni subiti dal paziente sia per quelli causati dal personale sanitario.

Per il medico il legislatore ha stabilito che il sanitario risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c. salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La responsabilità del sanitario è di tipo extracontrattuale e questo lo tutela maggiormente tanto dal punto di vista probatorio, quanto in relazione al termine di prescrizione.

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