Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

I provvedimenti sulla sicurezza sul lavoro

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In materia di sicurezza sul lavoro, l’art. 1 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”) ha introdotto i seguenti provvedimenti:

  • viene prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • al medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase pre-assuntiva. In tale sede, è data facoltà al medico competente di omettere la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati dal lavoratore se attestati dalla cartella clinica;
  • l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
  • in ordine ad attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo a immissioni nocive, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’uso di tali locali all’INL, allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 30 dicembre 2024, prot. n. 9740, ha fornito le prime indicazioni in merito al decreto c.d. Collegato lavoro .

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato, l’art. 18 della Legge 203/2024 ha sostituito il comma 9 dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 che disciplinava l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il nuovo testo prevede che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ex D.Lgs. n. 226/2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

  • apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5”;

apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi”.

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