Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia

Fondo nuove competenze

Il Presidente incaricato Giorgia Meloni legge la lista dei Ministri, al termine del colloquio con il Presidente Sergio Mattarella (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
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Gentilissimi Lettori ,

sono state introdotte delle novità per ciò che riguarda:

 

  • Fondo Nuove Competenze.

 

Dopo il decreto interministeriale del 03.11.2022, è stato pubblicato l’Avviso dell’ANPAL con cui si è reso operativo tale Fondo cosicché le imprese potranno presentare domanda dal 13.12.2022 e sino al 28.02.2023 beneficiando di un miliardo di euro messo a disposizione dal fondo stesso.

Tramite la rimodulazione dell’orario di lavoro, alla luce di accordi che si andranno a siglare con i lavoratori, i datori potranno puntare concretamente sulla formazione del personale. Per tale ragione, entro il 31.12.2022 potranno essere sottoscritti gli accordi con le rappresentanze sindacali. Le istanze andranno inoltrate sulla piattaforma informatica e verranno poi analizzate con l’ausilio dell’INPS.

Obiettivo è andare incontro agli imprenditori che devono affrontare una nuova era digitale con un focus anche sull’ecologia.

Con tale strumento pertanto, viene concesso un contributo a fondo perduto calcolato sulle ore di lavoro del personale per la frequenza di corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze.

Il fondo rimborsa il 60% della retribuzione oraria e il 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. I percorsi formativi potranno avere una durata compresa tra le 40 e le 200 ore per lavoratore per massimo 150 giorni.

Le domande saranno analizzate secondo un criterio cronologico, in base a quando sono state presentate e sino a esaurimento delle risorse.

 

  • Bando INAIL

Cogliamo l’occasione anche per rendere note alcune novità relative al bando INAIL. Ed infatti, sino al 16.01.2023, potranno essere inviate le domande per poter partecipare al bando BIT con cui l’INAIL finanzia la ricerca per ridurre i casi di infortunistica, tendendo a migliorare così, la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’INAIL mette a disposizione 2 milioni di euro come contributi alla spesa che si sostiene, nella misura del 50% per un importo che va da un minimo di 100.000 euro a massimo 140.000 per ogni progetto. Ciascun datore potrà presentare la propria domanda, in via telematica. Ogni impresa potrà presentare un solo progetto e deve rientrare in una delle tre tipologie di aiuti:

  1. aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  2. aiuti all’innovazione a favore delle PMI;
  3. aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione.

 

Tutte le ulteriori informazioni, sono reperibili sul sito istituzionale dell’INAIL.

 

  • Aiuti-quaterfringe benefit

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato un Decreto-Legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce misure urgenti in varie materie (energia elettrica, gas naturale e carburanti), ma anche in materia di esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, fino a € 3.000,00.

Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Questo l’articolo 12 del cd. Decreto Aiuti-bis con le modifiche del decreto Aiuti-quater:

Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale: «1-Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00. 2- Agli oneri derivanti dal presente articolo, ((valutati in)) 86,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 43».

Per l’operatività del provvedimento si dovranno attendere le istruzioni dell’INPS.

 

 

  • Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a favore delle lavoratrici madri

la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto per l’anno 2022, in via sperimentale, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale esonero decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla data del predetto rientro. L’Inps, già con la Circolare n. 102 del 19 settembre 2022, aveva precisato che tale esonero spetterebbe anche se  il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio. Con il successivo messaggio del 09.11.2022, n. 4042, l’INPS ha fornito altre indicazioni sull’applicazione di tale esonero, soprattutto per ciò che riguarda il rientro nel posto di lavoro, l’imponibile oggetto di sgravio e il coordinamento con altre agevolazioni.

Si rimane a disposizione.

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